Rischio alto: chiudere la relazione?

 

Sulla base di qualche quesito ricevuto e commentato, ho appreso che il livello di prudenza e, in qualche misura di preoccupazione nell’ambito della operatività bancaria ha raggiunto una tale misura che, in presenza di clientela con un “rischio alto”, secondo i parametri della disciplina antiriciclaggio, si sarebbe indotti a cessare definitivamente il rapporto.

Questo modo di pensare, ma soprattutto di agire, si sposa benissimo con quelli che chiudono il rapporto dopo aver inoltrato una Segnalazione dio operazione sospetta – https://www.forumantiriciclaggio.it/antiriciclaggio-invio-della-sos-e-cessione-del-rapporto/

Una toppa peggiore del buco, mi verrebbe da dire o come si dice dalle nostre parti, “buttare a mare il bambino con l’acqua sporca”!

Esiste un rimedio o una via di mezzo in grado di restituire equilibrio in un settore così delicato?

A mio avviso, per cercare di dipanare la matassa bisogna innanzitutto intendersi sul significato da attribuire alla definizione del “rischio alto”, accompagnato però da una valutazione, spesso assente, che riguarda “l’approccio basato sul rischio”.

Rischio alto

Con il Provvedimento del 30 luglio 2019, la Banca d’Italia ha diramato le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

L’allegato 2) di tali disposizioni elenca i “Fattori di rischio elevato”.

Oggi, ovviamente, non sto ad elencare la nutrita casistica che ognuno di voi potrà andarsi a leggere e trarre le debite conclusioni.

Mi limiterò tuttavia a fare qualche riflessione su alcune fattispecie contenute in questa casistica che, studiata a Roma, presso l’organo sanzionatorio di Bankit, già di per sé provoca l’orticaria a leggerlo per intero.

Citerò pertanto solo qualche caso:

  1. Cliente o il Titolare effettivo con rapporti economici intercorrenti con controparti allocati in Paesi a rischio elevato: trattasi di una fattispecie che è bene monitorare con maggiore attenzione ma che, in presenza di una operatività coerente con l’oggetto sociale dichiarato, registrata su un “conto aziendale[1]”, non deve suscitare nessun particolare pericolo o allarme. In questi casi, ove possibile, acquisire qualche “corrispondenza” (contratto di fornitura, accordi commerciali etc.), stipulati con la controparte all’avvio della relazione;
  2. Cliente o Titolare effettivo destinatario di una indagine della magistratura o una verifica fiscale della Guardia di finanza: l’intermediario finanziario o il professionista, non può certamente sostituirsi al giudice penale o alla gerarchia dell’amministrazione finanziaria e pertanto deve continuare a valutare la posizione, sulla scorta delle informazioni agli atti e all’operatività registrata sui rapporti in essere – conto aziendale. Tale contesto, seppure degno di attenzione, non deve in alcun modo mettere in pericolo una relazione – https://www.forumantiriciclaggio.it/indagini-giudiziarie-terrore-sos-nuovo-iter-segnaletico/
  3. Esistenza di Sos precedenti. Fra tutte, questa è la condizione più paradossale, forse in qualche caso surreale anche perché, come avviene di consueto, dopo l’inoltro della Segnalazione di operazione sospetta – sovente senza una causale ragionevole – da Roma, anche quando archiviata senza alcuna indagine, non giunge nessun feedback, costringendo per anni – lo sventurato intermediario finanziario o il professionista – ad affogare in mezzo alle carte, ad una burocrazia inutile (Adeguata verifica rafforzata). In questi casi, in presenza di una operatività corretta, registrata nel prosieguo del rapporto, buon senso vorrebbe un ritorno in bonis della posizione. Nella realtà, siccome nessuno applica il concetto dell’approccio basato sul rischio, è una responsabilità che nessuno si assume e l’AVR rafforzata continua sine die, ad oltranza!
  4. Tipo di attività caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Al termine di un corso di formazione, una discente, direttrice di filiale che in 30 anni di lavoro (proveniva dalla ex Banca di Roma), non aveva mai fatto una Sos, forse spaventata dai tanti esempi pratici che avevo fatto, me ne inviò addirittura nove, tutte insieme, con la motivazione che “girava troppo contante”.

Delle nove Sos pervenute, ne condividetti una sola mentre per le altre spiegai che:

  • Il commercio al dettaglio – dalla componentistica per computer al commercio di alimenti, al settore carbo lubrificanti, farmacie, tabacchini etc., il contante in entrata sui conti “aziendali” è assolutamente giustificato e non può destare alcun allarme;
  • Nel contempo, in questi casi, bisogna registrare gli addebiti sui rapporti di conto in modo trasparente e quindi registrati con regolari bonifici e assegni non trasferibili in modo da consentire la verifica circa la destinazione della provvista;
  • Diversamente – se manca questa trasparenza – posso immaginare che potrebbero trattarsi di “attività di copertura”.
  1. Settori particolarmente esposti a rischi di corruzione. In questi casi, l’unica attenzione deve essere quella di verificare la strumentalità dei costi registrati sui rapporti in essere. L’esperienza maturata nella vicenda dell’avvenuto arresto del costruttore romano – https://www.forumantiriciclaggio.it/24074-2/ è emblematica per sottolineare l’importanza di guardare con particolare attenzione i costi per “consulenze”, spesso fittizie e che in realtà nascondono episodi di corruzione della pubblica amministrazione.

Conclusioni

Ho cercato di tracciare un quadro aggiornato e veritiero di situazioni verosimili che, in nessun caso, a mio avviso, giustificano la cessazione del rapporto in essere.

Se può esistere una eccezione questa può riguardare un acclarato usuraio o un mafioso consacrato nelle aule giudiziarie.

A fattor comune delle ipotesi descritte, rimane fondamentale la “verifica di cantiere” da farsi con l’avvio della relazione, onde consentirvi di valutare con sufficiente consapevolezza chi avete di fronte. L’esistenza di una struttura, personale dipendente – visto che la Cassazione ha più volte affermato che le fatture emesse da una azienda priva di personale sono false – mezzi idonei, costituisce un passaggio dirimente nell’avvio di un rapporto.

Chi, al contrario, decide di cessare la relazione per non correre rischi di sorta, anche se non lo condivido non lo biasimo, visto che l’entità delle sanzioni, spesso lunari, possono mettere a repentaglio la stessa stabilità finanziaria di qualunque istituto o studio professionale.

Non condivido ma vi capisco!

 

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[1] Che si distingue dal conto personale, perché presuppone l’esistenza di una partita Iva, una registrazione camerale, la presenza di una contabilità ufficiale – libro giornale, registro delle fatture emesse e ricevute, bilancio di esercizio etc.


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