VERSAMENTO DI CONTANTI IN BANCA: Non ci sono limiti

 

In caso di un’attività di commercio all’ingrosso o al minuto in forma societaria in cui, giornalmente, per la natura stessa dell’attività (ad esempio, bar, cartolibreria etc.) vengono incassate somme in contanti superiori a mille euro giornalieri, si chiede se il socio amministratore, nel momento del versamento in banca delle relative somme in contanti, ben superiori a mille euro giornalieri, è tenuto alla disposizioni antiriciclaggio.

In caso affermativo l’obbligo di segnalazione è a carico della banca o del commercialista che, successivamente, registra la contabilità?

Il dubbio deriva dal fatto che la norma impone l’obbligo per i trasferimenti tra soggetti terzi proprio come nel caso dell’amministratore con la società.

In caso di prelievo dalla banca di somme superiori ai mille euro per il pagamento di alcuni fornitori?

In caso di mancata segnalazione, se necessaria, a chi e per quale ammontare viene comminata la sanzione?

E.P. Roma

RISPOSTA

Ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del Dlgs 231/2007, così come ultimo modificato dall’articolo 12 del DL 6 dicembre 2011, nr. 201, sono vietati i trasferimenti di denaro contante, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all’importo di
1.000 euro. Secondo quanto tuttavia stabilito dal comma 15 del medesimo articolo, tale disposizione non si applica ai trasferimenti in cui siano parte
banche o Poste italiane Spa.

Con riferimento al caso di specie, il versamento di somme in contanti presso un Istituto di credito non è pertanto soggetto ad alcun limita quantitativo, a
nulla rilevando che il beneficiario effettivo dell’operazione in questione sia la società.

Per quanto riguarda invece l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, risultano assoggettati allo stesso sia gli intermediari finanziari che i soggetti
iscritti nell’albo dei dottori commercialisti. Nell’ipotesi delineata, tale onere sembra comunque in primis eventualmente ricadere sulla banca che effettui
le operazioni di versamento e di prelievo di denaro contante.

Ai fini del suddetto obbligo di segnalazione, integra, in particolare, un elemento di sospetto, pur non essendo motivo si segnalazione automatica, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore
a 15 mila euro.

Per evitare tale segnalazione, potrebbe quindi essere opportuno giustificare le operazioni di versamento e prelievo di contanti. In relazione alla valutazione del
sospetto di riciclaggio, i soggetti obbligati alla segnalazione sono infatti chiamati a tener conto, tra le altre cose, della capacità economica e dell’attività
svolta dal soggetto cui l’operazione è riferita.

Venendo infine alla sanzione comminata a chi, pur essendovi tenuto, non abbia effettuato la segnalazione alla Uif, si evince da quanto disposto dall’articolo 41 del medesimo Dlgs 231/2007 che, salvo che il fatto costituisca reato, l’omessa segnalazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata. 

DAL SOLE 24 ORE DEL 4 GIUGNO 2012

P.S.: A titolo personale mi corre l’obbligo di aggiungere che, in presenza di un Operatore economico esercente un’attività commerciale all’ingrosso, titolare di partita IVA e conto aziendale, tanto la banca che il professionista (commercialista tenuto alla contabilità dell’azienda di cui trattasi), dovranno valutare con molta attenzione la tipologia, l’ammontare e ripetitività delle operazioni poste in essere con denaro contante (versamenti e prelievi) posto che, il “grossista”, per definizione, vende i suoi prodotti ad altri operatori economici al dettaglio.

Ne consegue che, è poco verosimile che lo stesso grossista mi effettua versamenti/prelievi di denaro contante e se lo fa, senza fornire giustificazioni plausibili – circa la vera origine e/o destinazione delle provvista – atteso che se verso e prelevo contanti nessuno conoscerà il nome dei miei interlocutori commerciali, potrò ragionevolmente ritenere che potrebbe trattarsi di un’attività economica di mera copertura.

In tal caso, come Intermdiario, ovvero come professionista contabile, dovrò valutare l’opportunità di procedere alla urgente Segnalazione di operazione sospetta.