Egregio Dr. Falcone,

sovente capitano richieste di aperture di rapporti in capo a casalinghe che, di tanto in tanto, svolgono
lavori occasionali, completamente in “nero” come badanti, lavori in agricoltura, parrucchiere in casa, lavaggio portoni e, non ultimo anche la prostituta.

In questi casi, versano denaro contante con cifre relativamente modeste “ da uno a tremila euro su base mensile.

Come banca, siamo tenuti a fare la Segnalazione di operazione sospetta?

Grazie

Da un abbonato al sito web www.forumantiriciclaggio.it/

R I S P O S T A

L’esercizio di attività  economiche, in forma occasionale ovvero continuativa in evasione alle regole fiscali, pur comportando sanzioni amministrative, di per sé non è vietato, ivi compreso l’esercizio della “prostituzione”.

In tali situazioni si tratterebbe di operatività  assolutamente normale, non suscettibile di alcun alert da parte dell’intermediario ovvero soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio.

Soltanto se il “danno erariale”, su base annua, risulta superiore ad una certa soglia stabilita dagli articoli 74 e 75 del D.lgs 74/2000 “ rispettivamente riferibile alla Infedele o omessa dichiarazione fiscale “ ci si troverebbe di fronte a “delitti presupposto per il riciclaggio di denaro sporco” e quindi scatterebbe l’obbligo
di Segnalazione di operazione sospetta ai fini antiriciclaggio.

Cordialità 

gf


  1. Avatar Giovanni Falcone
    Giovanni Falcone

    Nessun onere collaborativo da parte dei soggetti obbligati in prsenza di movimentazioni modeste.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *