Egregio Dr. Falcone,
sulla base di una ricerca del TE, nell’acquisizione di un nuovo
rapporto, è emersa la partecipazione per oltre il trenta per cento del capitale
della società cliente e quindi il nome del fiduciante, ovvero la persona fisica
che in ultima istanza detiene la partecipazione più significativa.
Procedendo in tal modo, abbiamo agito correttamente per la
individuazione del Titolare effettivo.
Grazie
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R I S P O S T A
Secondo la indicazione della Banca d\’Italia, non si rende necessaria
la individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano
dell\’adeguata verifica semplificata[1].
In altre parole, ci si può astenere dal proseguire nella ricerca del
titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, s\’individui come
controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente,
sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata[1]e quindi anche da parte
della Fiduciaria ex lettera m-bis.) del comma 1 dell’articolo 11 del D.lgs 231/07.
Cordialità
P.S.: Trattasi comunque di una facoltà e non un obbligo esercitabile da parte di un Intermediario che, in presenza di fondati argomenti, potrà derogare dalla Verifica semplificata procedendo a regolare registrazione. Infatti,
ci si può avvalere delle disposizioni che consentono gli
obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela qualora
si abbia motivo di ritenere che l\’identificazione effettuata
non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l\’acquisizione delle informazioni necessarie.

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