La Uif descrive le operazioni di riciclaggio
destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da
oggi, hanno uno strumento in più, in grado di supportarli nella
rilevazione di fattispecie riconducibili a fenomeni di riciclaggio.
Lo
rende noto l’Unità di Informazione Finanziaria, la quale ha pubblicato
sul proprio sito internet il Quaderno n.2 del 2 aprile 2015, nel quale
sono raccolti alcuni casi di particolare interesse, riscontrati nel
corso dell’attività di analisi finanziaria condotta a partire dal 2008,
anno di istituzione della stessa Uif.
Analizzare i casi
richiamati consente, anche ai professionisti, di comprendere meglio
quelli che sono gli elementi caratterizzanti alcune operazioni di
riciclaggio di denaro.
Più precisamente, i casi sono stati distinti in due sezioni: “Casi ricorrenti” e “Casi emergenti”.
Nella
prima sezione sono accolte quelle tipologie di comportamento
finanziario anomalo rilevate più frequentemente nel corso delle attività
istituzionali dell’Unità, mentre, nella seconda, sono riportate le
fattispecie che, pur essendo state rilevate in un minor numero di casi,
presentano elementi innovativi sotto il profilo della modalità di
condotta anomala. Casi ricorrenti
– Una fattispecie descritta nel Quaderno n.2 della Uif è molto più diffusa di quanto, a prima vista, potrebbe apparire.
Si tratta, infatti, del trasferimento di contanti tra imprenditori.
Più nello specifico:
– erano stati rilevati, sul conto corrente intestato ad un imprenditore frequenti accreditamenti in contante;
–
contestualmente, erano stati registrati, presso la stessa filiale
bancaria, addebiti per prelevamento di contante su conti correnti
intestati a due società apparentemente prive di collegamenti con
l’imprenditore.
Dagli accertamenti è emerso che le operazioni
descritte erano volte alla restituzione di anticipi di liquidità
effettuati dall’imprenditore alle due società in stato di difficoltà
finanziaria.
L’operazione è stata quindi ritenuta in violazione
alle norme che limitano il trasferimento di contante tra privati, ed è
stata altresì collegata all’attività di usura. (Trattasi di “irregolare trasferimento di denaro contante fra soggetti diversi – i vari imprenditori – in violazione al comma 1 dell\’art.49 del D.lgs 231/07)Un’altra operazione molto diffusa riguarda l’utilizzo di carte prepagate per i prelevamenti in contanti.
Si ipotizzi la seguente situazione:
–
l’amministratore unico e socio al 90% di una società effettua, in un
ristretto arco temporale, numerosi prelevamenti in contanti tramite
carte prepagate,
– le carte prepagate erano sempre ricaricate con
addebito del conto corrente di importi pressoché equivalenti a quello
dei prelevamenti effettuati,
– le carte prepagate venivano
ricaricate con i fondi provenienti da bonifici ricevuti da specifiche
società, le quali riportavano nella descrizione dei bonifici stessi il
pagamento di fatture.
Gli elementi appena richiamati hanno
indotto il sospetto che il sistematico prelevamento di contanti fosse
strumentale ad un possibile schema di false fatturazioni.
(Incassavano fatture emesse per prestazioni nella realtà mai eseguite – incassando con bonifici e assegni sui conti aziendali – prelevando ripetutamente denaro contante di pari importo al fine di restituirli ai mittenti originari, a comprova delle false fatturazioni)
Casi emergenti
Tra i casi emergenti, particolarmente interessante appare il caso di
una Onlus che faceva confluire i fondi ricevuti a titolo di donazioni e
di contributi pubblici nella disponibilità personale dei suoi soci
fondatori avvalendosi dello schermo di società operanti nel settore
della pubblicità e del marketing, nonché di società estere.
Più precisamente, lo schema seguito può essere così riassunto:
– La Onlus riceveva accrediti aventi causale di contributi pubblici e donazioni da privati,
–
La stessa Onlus trasferiva poi cospicui fondi a favore di una società,
giustificandoli come corrispettivo per servizi pubblicitari e attività
di marketing.
– Successivamente la società di marketing traferiva i fondi a una società estera (nel caso di specie americana)
–
La società estera, a sua, volta, ritrasferiva i fondi ai soci della
società di marketing (che erano anche i fondatori della Onlus),
giustificandoli come acquisto di quote della società italiana.
Ecco quindi che le donazioni di ignari privati finivano tutte nella disponibilità dei soci fondatori della Onlus.(Ecco quindi che ci si trova in presenza di Appropriazione indebita e truffa da parte dei soci fondatori della ONLUS che, con artifici e raggiri, distraevano le risorse finanziarie dell\’Associazione per finalità personali)

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