TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute 

 

Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito: 

Qual è la procedura per identificare il titolare effettivo di un soggetto diverso da persona fisica avente quale natura giuridica “ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI (12)” ed esercente l’attività “ATTIVITA’ DI ASSOCIAZIONI E ORDINI PROFESSIONALI (91120)””?
La ringrazio anticipatamente.

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R I S P O S T A

Il Dlgs 231/2007 dispone per gli intermediari finanziari (banche e poste), ovvero tutti i soggetti tenuti alla c.d. “collaborazione attiva”, l’obbligo di acquisire da parte delle persone giuridiche (enti, associazioni, onlus, cooperative, srl, spa, snc, sas, …) una dichiarazione in cui viene indicato anche il o i Titolari Effettivi, ovvero la o le persone fisiche che in ultima istanza (cioè anche tramite partecipazioni indirette e catene societarie) controllano e/o beneficiano della gestione societaria; inoltre il medesimo Dlgs prevede l’obbligo da parte degli stessi di verificare l’esattezza della dichiarazione tramite le informazioni possedute, accessibili (es. Cerved) e la possibilità di richiedere un approfondimento anche documentale alla persona giuridica; nel caso in cui non vi fosse corrispondenza o non fosse indicato il Titolare Effettivo, la legge dispone la chiusura dei rapporti (se fossero stati aperti).

Relativamente all’obbligo della cessazione del rapporto, in base alla normativa in vigore – ex comma 7bis, ter e quater dell’art.28 del D.lgs 231/07 – sembra comprendere che tale restrizione operativa sussista unicamente per soggetti aventi sede e/o collegamenti con Paesi non equivalenti ovvero a rischio o non cooperativi. Se è vero quindi che per TE dobbiamo intendere colui che alla fine della giostra appare in grado di orientare le decisioni finalizzate alla gestione ed amministrazione dell’azienda, in primo luogo quando la stessa persegua fini di lucro, od anche finalità sociali solo apparenti. In ogni caso, la via maestra per l’identificazione del Titolare Effettivo, sarà sempre quella indicata nell’articolo 2 dell’Allegato tecnico al D.lgs 231/07, vale a dire la misura della partecipazione del socio con il 25%+1, senza tuttavia dimenticare che, vi può essere TE di fatto, addirittura senza alcuna partecipazione (valga per tutti il caso di una neo costituita società gestita da un rampollo di famiglia condotta in precedenza dal genitore per 50 anni come ditta individuale. Può capitare che lo stesso genitore è costretto a lasciare per gravi problemi giudiziari). In proposito, una prima risposta scritta – attraverso la compilazione e sottoscrizione del Questionario Antiriciclaggio – deve giungere dall’amministratore o Rappresentante dell’Associazione, Cooperativa e/o qualunque altra entità, che dovrà dichiarare l’esistenza di un Titolare effettivo.  In tal senso, per situazioni dubbie ed ove possibile – laddove trattasi di entità soggette alla registrazione presso la Camera di Commercio o presso il Registro nazionale delle ONLUS[1]- sarà sempre opportuna una verifica delle scritture contabili costitutive utili, tanto alla verifica del potere rappresentativo che della ripartizione del capitale sociale”.

In ogni caso, comn le modifgiche intervenute con il decreto 90/2017, le regole per la individuazione del TE, sono quelle contenute nell’articolo 20 che, in assenza di qualsivoglia altra possibilità offre la scappatoia nel soggetto con compiti di direzione o amministrazione.

In tali situazioni, motivare al meglio il ricorso a tale eventualità, conservando traccia dell’attività svolta per la individuazione del TE (ex comma 6) dell’art.20 sopra citato.

Cordialità
gf
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[1]Scheda informativa
Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti, possono usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’Iva e le altre imposte indirette.
Per beneficiare delle agevolazioni i soggetti interessati devono chiedere l’iscrizione all’anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), presentando una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Questo adempimento non è richiesto alle cosiddette “Onlus di diritto”:
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995.
• le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987)
• le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge 381/1991)
• i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali

 


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