Titolare effettivo: Formula residuale!

Egregio dr. Falcone.

quale significato possiamo attribuire alla formula residuale per la individuazione del Titolare effettivo?

Grazie

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R I S P O S T A 

La Proprietà, il Controllo e la Rappresentanza sono i tre requisiti idonei ad identificare il "Titolare effettivo" di una società di capitali e/o laddove compatibili, anche le società di persone- https://www.forumantiriciclaggio.it/2023/03/30/sas-criterio-di-individuazione-del-te-nella-societa-di-persone-2/.

Il ricorso alla formula residuale della “rappresentanza”, pure contemplata nell’articolo 20 del D.lgs 231/07,  lascia intendere la impossibilità di poter individuare tale figura attraverso il ricorso della “Proprietà o Controllo”.

Pensiamo a titolo di esempio alla società con cinque soci, aventi ognuno una partecipazione del 20% o addirittura quattro al 25%. Insomma, quando il capitale è eccessivamente parcellizzato e nessuno risulta detenere una partecipazione o un  controllo superiore al 25%, quello di ricorrere alla formula residuale diventa un percorso obbligato.

L’importante, in quest’ultimo caso, sarà quello di ricordarsi sempre di annotare traccia storica al fascicolo del cliente per annotare le ragioni di tale scelta. Potrebbe essere utile anche per difendersi, non si sa mai!

Saluti

gf


  1. Avatar Giovanni Falcone
    Giovanni Falcone

    Formula residuale? una utile scappatoia!
    L’importante è annotare sempre le ragioni di tale scelta – ex comma 6) dell’art.20 del D.lgs 231/07

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