Spa detenuta da una Holding: Chi è il “titolare effettivo”
Una holding detiene il 100% del capitale sociale di una società per azioni (Spa), soci della holding sono cinque persone fisiche, legate tra loro da vincoli familiari. Tre soci hanno, ciascuno, una quota pari al 26,5 per cento, il quarto socio ha il 4,65 per cento e il quinto ha il 15,85 per cento.
Alla luce delle Faq (Risposte a domande frequenti) del Ministero deell’economia e delle finanze (Mef) di novembre 2023, come si individua il titolare effettivo della società per azioni? E’ corretto identificarlo nel rappresentante legale della Spa?
R I S P O S T A
Nel caso in cui una società di capitali sia una prtecipata di un’altra società di capitali e quest’ultima possegga una percentuale di partecipazione superiore al 25%, ai fine dell’individuazione del titolare effettivo della società partecipata, è necessario, applicare l’articolo 20, comma 2, lettera b, del d.lgs 231/07, secondo cui “costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”. In tali circostanze è, pertanto, essenziale individuare la persona fisica indirettamente proprietaria della partecipazione rilevante, risalendo nella catena partecipativa attraverso il criterio del “controllo”.
Qualora la società socia non sia una società fiduciaria, il titolare effettivo va, quindi, identificato nella persona fisica (o nelle persone fisiche) che “controlla” (o che controllano) la società socia. La nozione di “controllo” ha nel tempo posto problemi interpretativi, risolti dal Mef, il quale, nelle proprie faq, ha chiarito che, “per l’ipotesi di di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% più 1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catenaa partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del Codice civile”.
Pertanto, l’identificazione del titolare effettivo va ralizzata partendo dall’individuazione delle società di una pertecipazione superiore al 25% nel capitale della società partecipata, e qualificando come titolari effettivi tutte le peersone fisiche che le controllano. Nel caso prospettato, va rilevato che, essendovi una holding che detiene il 100% delle partecipazioni della Spa, i titolari effettivi di quest’ultima saranno dunque le persone fisiche che controllano la holding.
In tal senso, sembra quindi possibile escludere dal processo di individuazione i soci di minoranza della holding (il quarto e il quinto socio), mentre, in presenza di tre soci di maggioranza della holding con identiche percentuali di partecipazione, appare ragionevole affermare che tutti vadano individuati quali titolari effettivi della Spa.
Le faq del Ministero dell’Economia e Finanze n.8 di novembre 2023, secondo cui, in applicazioone del criterio residuale di cui all’articolo 20, comma 5, del d.lgs 231/2007, “il titolare effettivo va individuato nella figura del soggetto titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamentee, il rappresentante legale, gli amministratori escutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla prsona fisica”, non sembra utile a fornire compiuta risposta al caso di specie, pochè non sussiste, stando a quanto argomentato, l’impossibilità di procedere alla individuazione univoca del titolare effettivo della società holding posta al vertice della catena pertecipativa in questione.
Dal Sole 24 Ore dell’8 luglio 2024


Lascia un commento