SOS: Un caso concreto
Bari,
Gentile
Responsabile Aziendale Antiriciclaggio
Sig.____
SEDE
Riservata personale
Oggetto: S.O.S. c/o P………xxxxx – Comunicazione urgente.
1. Premessa
Faccio seguito alla conversazione telefonica del 26 u.s. riguardante l’oggetto, per evidenziare qualche ulteriore ed utile elemento di
riflessione.
a. Segnalazione di Operazione Sospetta: genesi, natura e urgenza
L’esigenza di produrre una SOS in conseguenza della operatività posta in essere dal nominato in oggetto, nella sua veste di amministratore unico delle già descritte attività economiche operanti, per come si è detto, nel commercio all’ingrosso di materiali ferrosi, è scaturita sulla scorta di una serie di elementi concretizzatisi nell’arco di un biennio e fra loro complementari.
Tali elementi, peraltro già indicati nella ripetuta Segnalazione di Operazione Sospetta, sono stati:
1. Crescita esponenziale del fatturato (oltre il 170%) dell’esercizio finanziario 2007 in rapporto all’annualità precedente. La citata informazione di bilancio si è resa disponibile solo attraverso la Visura della Camera di commercio acquisibile nel maggio 2008 (trattandosi di azienda priva di qualsivoglia facilitazione e/o affidamento non era un documento contabile che poteva essere richiesto direttamente al cliente);
2. La liquidazione volontaria dell’A……….xxxxxxx Srl (ndg 690…..) e contestuale costituzione della S…. Srl (ndg 912…..), con identica composizione societaria (mono socio), sede, capitale e oggetto sociale, avvenuta nel marzo 2016;
3. La lettura, ovvero la esatta interpretazione degli accadimenti economici interessanti la vita dell’A………..xxxx Srl e continuata con la S…. Srl, relativamente alla gestione dei rapporti di conto in essere si è resa possibile sulla base di una serie concentrica di circostanze.
Più precisamente, anche attraverso mirati approfondimenti contabili (lettura meticolosa dei due bilanci riferibili agli anni 2012 e 2013, riscontro delle fatture emesse finalizzate alla verifica della coerenza e strumentalità), ho attentamente esaminato l’origine degli accrediti, tutti caratterizzati da effetti al dopo incasso, versamento di assegni – bancari e circolari. Di contro, relativamente agli addebiti, gli stessi sono risultati caratterizzati da ripetute operazioni di prelievo di denaro contante (con la formula degli assegni “m.m.”), anche per importi ingenti.
Questi ultimi, a differenza degli accrediti, non consentono una verifica sulla destinazione finale di tali risorse finanziarie, risultate ammontare, per il periodo considerato, a circa cinque milioni di euro;
4. Ricordo che tali elementi conoscitivi, che già denotano alcuni profili di anomalia, sono stati ulteriormente rafforzati dall’assenza di voci di “spesa per il personale” su ambedue i bilanci esaminati (salari, stipendi, accantonamenti per tfr, oneri sociali, previdenziali etc.), rafforzando in modo significativo elementi di sospetto già emersi con la descritta operatività.
b. Gestione della posizione “P….. xxxxx”
Le attività economiche riconducibili al nominativo in parola sono state regolarmente costituite e omologate dalla competenti e pubbliche Autorità;
Risultano altresì regolarmente iscritte alla Camera di commercio con Partite IVA valide ed attribuite dall’Agenzia delle entrate.
Oggi, rispettare gli obblighi imposti dalla vigente normativa antiriciclaggio, tanto nel merito delle anomalie riscontrate che nella forma della “Collaborazione attiva” puntualmente prodotta con la SOS, non può e non deve, ad avviso dello scrivente, rappresentare un ostacolo al normale interesse commerciale del nostro Istituto verso il cliente, peraltro collegato ad altra primaria posizione (Gruppo ….. Srl) che ne giustifica la stessa presenza sul nostro territorio.
Quanto appena detto, ove si considera che, con la SOS formalizzata dallo scrivente, è stato evidenziato un mero sospetto – sia pure abbastanza argomentato – e giammai una certezza, che potrebbe anche essere smentito dalle eventuali e successive indagini da effettuarsi a cura degli organismi istituzionalmente a ciò deputati.
Inoltre, un improvviso atteggiamento di chiusura della relazione come suggerito dalla S.V., deciso adesso in concomitanza all’inoltro della Segnalazione di Operazione Sospetta, parrebbe tanto più inspiegabile e controproducente sotto molteplici aspetti.
Più precisamente, mi riferisco:
1. Ci esponiamo con il cliente, facendogli intuire con relativa facilità che le indagini di cui sarà oggetto in tempi brevi, costituiscono la diretta conseguenza della nostra Segnalazione di Operazione Sospetta ed esponendo in tal modo chi le scrive, ad inutili e gratuiti rischi anche di carattere personale;
2. Poniamo in essere una condotta autolesionistica degli interessi commerciali perseguiti dalla Banca, secondo le finalità che ci sono proprie quale caratteristica di ogni Intermediario finanziario;
3. Comprime in modo ingiustificato la stessa e potenziale attività investigativa che non potrebbe ulteriormente monitorare la movimentazione dei rapporti gestiti dal cliente già oggetto di segnalazione, laddove andrebbe a perdere il collegamento con la Banca di riferimento.
c. Osservanza della normativa in vigore
Il Decreto legislativo 231/07, entrato in vigore in data 29 dicembre 2007, dispone l’Obbligo di astensione allorquando il soggetto obbligato (Intermediario finanziario, professionista o altro soggetto), non sia in grado di adempiere e rispettare l’obbligo di Adeguata verifica della clientela secondo i canoni indicati dall’art.18 dello stesso decreto legislativo, vietando l’avvio della relazione o la sospensione di un rapporto già in essere (comma 1, art.23 D.Lgs 231/07).
L’astensione dall’eseguire l’operazione sussiste laddove il sospetto sorge all’atto dell’avvio della relazione, ovvero ancor prima che l’operazione venga eseguita.
Nella fattispecie in discorso, invece, il sospetto è nato sulla base di una valutazione complessiva, leggendo ed interpretando un percorso andamentale del rapporto durato circa due anni. In altri termini, interrompere la relazione oggi, oltre alle controindicazioni già evidenziate nella parte che precede, appare anche contraria al dettato normativo di cui al comma 4 del ripetuto decreto 231/07, andando a porre un serio ostacolo allo svolgimento delle future indagini.
Da ultimo ed indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto, desidero sottolineare l’urgenza circa l’opportunità di inoltrare all’Organismo centrale (UIF) la prodotta Segnalazione di Operazione Sospetta, per le evidenti responsabilità che ne derivano in caso di omissione o ritardo ingiustificato.
2. Conclusioni
Per concludere, con la presente, è mia intenzione chiarire:
a. L’operatività posta in essere dal ripetuto Sig.P…. xxxxx, attraverso la gestione dei noti rapporti economici è frutto dell’esercizio di dichiarate, verificate e riconosciute attività economiche che, sono ritenute regolari per definizione (esistenza di una contabilità, organizzazione logistico imprenditoriale, emissione ed annotazione di fatture attive e passive, redazione di bilanci, note integrative etc.);
b. Quanto detto, salvo riscontri o prove contrarie che, come nel caso nostro, sono emerse al termine di una meditata, lunga e complessa valutazione;
c. Il rapporto è nato e si è sviluppato nel tempo senza la presenza di alcuna ragione ostativa che ne consigliasse un atteggiamento diverso;
d. Malgrado l’allocazione della sede sociale di ambedue le attività economiche particolarmente distanti dal nostro territorio d’influenza, il medesimo è legato da stretti rapporti parentali con l’amministratore unico di “Gruppo xxxx Srl”
[1] operante nel settore della edilizia civile ed avente sede in ……..
[2] con strettissimi e consolidati rapporti commerciali con A………………. Srl.
e. Allo stato non sussiste alcuna ragione, meno che mai di carattere normativo, che ne suggerisca la definitiva sospensione del rapporto;
f. Analogamente, proprio in considerazione della prodotta SOS, non appare in alcun modo opportuno vietare tale consolidata operatività.
Tanto riferisco per Vostra opportuna ed urgente informazione.
