Sos: Cliente segnalato da altra banca!

 

Per quanto ne abbia parlato più volte, voglio ancora sottolineare l’importanza di darsi un  metodo nella valutazione della clientela, a proposito dell’eventuale inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

Lo ricordo perché, come ampiamente noto, uno stesso cliente, un operatore economico, può mantenere rapporti di conto, anche contemporaneamente, con diversi istituti di credito.

Se ciò è vero, può succedere che lo stesso cliente, titolare di un’attività economica da vecchia data – immaginiamo un commercio ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, viene fatto oggetto di segnalazione di operazione sospetta da parte di altro intermediario che legge talune anomalie di particolare rilievo, nella quotidiana operatività del cliente nella gestione di un rapporto aziendale riconducibile all’esercizio della riferita attività economica.

Questo cliente, con frequenza, è solito prelevare denaro contante dal conto aziendale, nella misura del 10/15% del suo fatturato di 5 milioni di euro.

La citata operatività, ritenuta irregolare da un altro intermediario finanziario viene segnalata alla Uif con l’inoltro di una Sos.

Con questa premessa, la Guardia di finanza, deputata ai successivi accertamenti, rilevando la presenza di analoghi rapporti di conto presso la vostra banca, convoca il direttore di filiale e/o il Responsabile aziendale antiriciclaggio, lasciando intendere la possibile contestazione di “Omessa segnalazione di operazione sospetta”.

Nel contempo, formula questa domanda:

Il cliente xy, titolare dell’attività economica di commercio ortofrutta, è solito effettuare numerosi prelievi di denaro contante. La banca Tizia, ritenendo anomala la citata operatività ha inoltrato la Segnalazione di operazione sospetta. Perché non avete fatto altrettanto?

R i s p o s t a

Intanto il riciclaggio ovvero il sospetto, nasce quando la provvista arriva sul conto e non certo quando esce, quando viene prelevata dal conto.

Infatti, è quando arriva che, come soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio, come banca o professionista, mi devo chiedere: ma questo cliente ha la potenzialità per poter giustificare questa provvista?

Inoltre, voglio anche ricordare che se la provvista viene versata sul conto aziendale, vuol dire che la stessa ha adempiuto agli oneri fiscali e tributari, significando che la stessa è stata regolarmente fatturata.

Da ultimo, nella vicenda in discorso, parliamo di un settore economico in cui, l’amministratore, è solito fare piccoli acquisti di ortofrutta da agricoltori non soggetti ad oneri fiscali (entro la fascia di esonero). In pratica, il nostro cliente, svolge un’attività assolutamente lecita e strumentale all’attività economica svolta.

In situazioni della specie, l’unico nostro dovere, deontologicamente parlando, è quello di informarlo che pagamenti per contanti di importo superiore alla soglia indicata dall’art.49 del D.lgs 231/07, non sono consentiti. Oggi, tale soglia è al di sotto di duemila euro.

Pertanto, l’unico controllo, nella eventualità, potrebbe essere svolto dalla Guardia di finanza per accertare il rispetto del precetto dianzi indicato.

Insomma, quello che compete fare ad un soggetto obbligato – banca o professionista – dev’essere quello di valutare la coerenza delle transazioni con l’oggetto sociale dell’attività economica svolta. Non si può fare una Sos solo perché l’operatore economico muove un eccessivo contante, laddove la natura di tale attività, giustifica tale movimentazione sempre gravitante sul “conto aziendale” (Supermercato generi alimentari, Commercio carbolubrificanti, Tabacchi – super enalotto, Farmacie etc.).

In questi casi, se gli accrediti sono caratterizzati da versamenti di denaro contante e in misura minore con Pos, è importante che gli addebiti siano sempre tracciabili a beneficio di soggetti strumentali all’attività economica svolta (Es. Il distributore di carburanti che fa bonifici verso l’Agip, Esso etc.).

Conclusioni

Darsi un metodo, uno standard nella valutazione della clientela, nella sua operatività registrata sui rapporti, significa esattamente questo.

In pratica bisogna ridurre al minimo il rischio di vedere “lucciole per lanterne”, limitandosi ad interpretare la sua condotta in concreto  ovvero la sua disponibilità a fornire ogni sorta di collaborazione di fronte ad eventuali dubbi che dovessero insorgere rapporti durante.

In situazioni della specie, a scandaglio, arricchendo le informazioni a fascicolo del cliente, potrete acquisire copia di un’autofattura a conferma del regolare esercizio della dichiarata attività economica.

Quanto rappresentato, sia pure in modo sintetico, risponde pure alle numerose critiche pervenute dall’Unità d’Informazione Finanziaria verso tutti gli Intermediari finanziari negli ultimi due Rapporti annuali riferibili all’anno 2020 e 2021 – https://www.forumantiriciclaggio.it/uif-trend-delle-negativita/

Critiche, certamente condivisibili e che in qualche modo bisogna rispondere migliorando la “collaborazione attiva” nell’ottica di affrontare al meglio la malagestio del malaffare in generale.

Questo significa darsi un metodo!

 

 

 

 


  1. Avatar Giovanni Falcone
    Giovanni Falcone

    Di fronte ad una richiesta della Guardia di finanza, quali sono le ragioni per le quali non avete segnalato un cliente la cui operatività è stata già oggetto di Sos da parte di un’altra banca?

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