Soggetti obbligati: Adeguata verifica e registro

Cosa accade se il dato che verrà comunicato sarà diverso da quello cui giungerà il soggetto obbligato nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela? Il soggetto obbligato dovrà adeguarsi alle nuove informazioni rese disponibili nel registro dei titolari effettivi?

R I S P O S T A

No, i soggetti obbligati dovranno comunque rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela e far riferimento ai dati ottenuti a seguito delle loro verifiche, in quanto la consultazione del nuovo registro potrà rappresentare soltanto uno strumento di supporto, e non una soluzione alternativa.

Si ricorda, tuttavia, che, ai sensi dell’articolo 6 del Dm 11 marzo 2022 n.55, i soggetti obbligati accreditati saranno chiamati a segnalare tempestivamente alla Camera di commercio le eventuali difformità tra le informazioni ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

Dal Sole 24 Ore del 27 novembre 2023


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