Art. 49 e i
trasferimenti di titoli al portatore da parte di SIM.
R I S P O S T A
Per quanto
riguarda i trasferimenti aventi ad oggetto i titoli dematerializzati si osserva
che possono essere eseguiti per il tramite di una SIM anche quando il valore
dell’operazione (trasferimento) sia pari o superiore ai limiti di legge perché
rientra nell’attività istituzionale tipica delle SIM e viene garantita la tracciabilità
dei trasferimenti degli strumenti finanziari. Nei casi di trasferimento di
titoli di credito al portatore non dematerializzati, in custodia presso una
SIM, trova applicazione l’art. 49 per il quale il trasferimento quando è pari o
superiore a 1.000 euro potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli
intermediari abilitati.
FAQ – MEF 2015
