Sas: Criterio di individuazione del TE nella società di persone!
Gent.mo dott Falcone, ho necessità di confrontarmi con Lei sui criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle sas: 1. si applica su tutti i soci (accomandatari e accomandanti) la regola del 25%+1 alla luce del recepimento della V direttiva; 2. i soci accomandatari sono tutti TE a prescindere dalla quota, mentre i soci accomandanti lo sono in base alla quota detenuta. La ringrazio anticipatamente.
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R I S P O S T A
Quando si parla di estensione o compatibilità dei contenuti dell’art.20 del d.lgs 231/07, modificato dall’analogo decreto 90/2017, gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici e privati, anche se privi di personalità giuridica – ex punto 35) delle Definizioni contenute nella Circolare Bankit del 30 luglio 2019.
La regola maestra per la individuazione del TE è la partecipazione al capitale, desumibile dall’atto costitutivo all’uopo depositato all’atto della costituzione della Sas.
Se dovessimo trovare un capitale diviso fra due soci al 50% cadauno (uno accomandante e l’altro accomandatario), i Titolari effettivi sarebbero entrambi.
Se invece dovessimo avere un capitale parcellizzato, pensiamo a cinque soci con una partecipazione del 20% cadauno, allora, in assenza di altre utili indicazioni (esperienza maturata nel settore di esercizio, socio fondatore, particolari vincoli contrattuali prestabiliti etc.), il TE andrebbe ricondotto alla figura dell’amministratore (accomandatario) – ex comma 4) dell’art. 20 del D.lgs 231/07.
In ogni caso, quale che sia la procedura seguita, è buona norma conservare traccia del percorso seguito per la sua individuazione – ex comma 6) dello stesso articolo.
Cordialità
gf

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