Registro dei titolari effettivi: Chi deve comunicare i dati
L’articolo 21, comma 1, del D.lgs 231/20207 dispone che le imprese dotate di personalità giuridica, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese indicato all’articolo 2188 del Codice civile, e le persone giuridiche private, tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private ex Dpr 361/2000, comunicano al registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi.
Il successivo comma 3) dispone un analogo obbligo per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, nonché per gli istituti giuridici affini.
Vorrei sapere:
- quali sono le imprese dotate di personalità giuridica obbligate alla comunicazione;
- quali sono le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridioche private;
- quali sono i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, nonché gli istituti giuridici affini obbligati alla comunicazione.
R I S P O S T A
Il Registro dei titolari di imprese è divenuto operativo in seguito alla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale 236 del 9 ottobre 2023, del Decreto direttoriale 29 settembre 2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy.
In base all’articolo 3, comma 6), ultimo periodo, del decreto interministeriale Finanze e Sviluppo economico n.55/2022 (Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust), la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, riguarda:
- società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata);
- persone giuridiche private (Fondazioni, associazioni riconosciute, e comitati riconosciuti);
- trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali;
- istituti giuridici affini ai trust (mandati fiduciari).
La comunicazione va eseguita entro sessanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto 29 settembre 2023 (termine che scadrebbe venerdì 8 dicembre 2023); trattandosi di giorno festivo, esso slitta a lunedì 11 dicembre 2023).
E’ possibile utilizzare l’applicativo Dire (o le altre soluzioni di mercato) aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze. Occorre avere sottoscritto un contratto per per l’utilizzo del servizio Telemaco, essere titolari di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato (o, per esempio, dagli amministratore della società di capitali), dev’essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso un intermediario abilitato.
Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento a un professionista (che, comunque potrà supportare l’obbligato nella compilazione e nell’invio della pratica).
L’omessa comunicazione al Registro delle imprese delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro in capo a ciascun soggetto obbligato (articolo 2630 del Codice civile). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
DAL SOLE 24 ORE DEL 20 NOVEMBRE 2023


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