RAPPORTI DI LEASING: Obbligo dell’Adeguata verifica

In caso di leasing, soggiacciono agli obblighi di adeguata verifica anche i rapporti accesi dall’intermediario con i fornitori dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria?

R I S P O S T A 

Le banche e le società di leasing possono astenersi dall’effettuare l’adeguata verifica del fornitore e dalla registrazione nell’Archivio Unico Informatico (AUI) dei relativi dati.
Ciò posto, è rimessa agli intermediari la valutazione dell’opportunità di acquisire comunque accurate informazioni in ordine al fornitore: da un lato, infatti, tali informazioni possono essere necessarie per la complessiva valutazione dell’operatività della clientela ai fini della segnalazione di eventuali operazioni sospette alla UIF; dall’altro, contribuiscono a ridurre i
possibili rischi operativi connessi a condotte illecite del fornitore con danno a carico dell’intermediario.

Dal sito web della BANCA D’ITALIA

P.S.: Avvalendosi dell’articolo 25 del D.lgs 231/07, relativamente alla c.d. Adeguata verifica semplificata