Quarta direttiva: a breve un nuovo quadro per l’antiriciclaggio

La
quarta direttiva antiriciclaggio, in vigore dal 26 giugno 2015, dovrà
essere recepita entro il 26 giugno 2017 e porterà importanti modifiche
negli adempimenti previsti per i professionisti e gli altri soggetti
obbligati.

Il D.lgs. n.231/2007, oggi principale punto di
riferimento, sarà quindi destinato ad essere presto rimpiazzato da un
nuovo provvedimento, con il quale dovrà essere recepita la direttiva Ue
2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/Ce e la 2006/70/Ce. Il nuovo registro centrale
 Abbiamo già avuto modo di soffermarci sulle importanti novità che
potrebbero essere presto introdotte, e, sicuramente, la più importante è
rappresentata dal nuovo obbligo di creazione di un registro centrale,
grazie al quale le autorità competenti possono velocemente accedere ai
dati di un soggetto senza doverlo necessariamente allertare.
Nel
registro dovranno confluire i dati del titolare effettivo: come viene
infatti rilevato nella Direttiva “la necessità di informazioni accurate e
aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per
rintracciare i criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria
identità dietro una struttura societaria”.
 A poter accedere al
registro non saranno però soltanto le Autorità preposte ai controlli, ma
anche altre figure, tra le quali i soggetti tenuti agli obblighi di
adeguata verifica della clientela.

Sicuramente i soggetti
obbligati, tra i quali i professionisti, non potranno però limitarsi ad
accedere al registro unico per poter considerare rispettati tutti gli
obblighi previsti in materia di antiriciclaggio: continuerà ad assumere
infatti rilievo l’approccio basato sul rischio, in virtù del quale,
nell’adempiere alle disposizioni antiriciclaggio, sarà sempre necessario
tener conto del rischio effettivo. Le sanzioniCon il recepimento della nuova direttiva si prevede anche una profonda riforma del sistema sanzionatorio.

Viene
ribadito che le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e
dissuasive, e viene richiesta una maggiore omogeneità nel sistema
sanzionatorio all’interno dell’Unione europea.
Ad oggi, infatti, vi
sono Paesi come l’Olanda nei quali sono previste sanzioni fino a 4
milioni di euro e Paesi, come l’Italia, nei quali è previsto un importo
massimo della sanzione pari a 50mila euro.

Viene inoltre
richiesta l’introduzione, almeno per le violazioni gravi, reiterate o
sistematiche della specifica sanzione dell’interdizione temporanea
dall’esercizio di funzioni dirigenziali e la revoca o sospensione
dell’autorizzazione (nel caso in cui il soggetto sia obbligato
all’autorizzazione).

Allo stesso modo, vengono pesantemente
innalzate le sanzioni pecuniarie, prevedendo che quelle massime siano
almeno pari al doppio dell’importo dei profitti ricavati grazie alla
violazione, quando tale importo può essere determinato o pari almeno a 1
milione di euro.
Ancor più pesanti sono poi le sanzioni se il
soggetto obbligato è un ente creditizio o un istituto finanziario: le
sanzioni amministrative pecuniarie potranno essere innalzate, nel
massimo, ad almeno 5 milioni o al 10% del fatturato complessivo annuo in
base agli ultimi bilanci disponibili, approvati dall’organo di
gestione.
E’ tuttavia espressamente chiarito che gli Stati
membri potranno anche decidere di non prevedere sanzioni amministrative
nel caso in cui la stessa fattispecie sia già punita con una sanzione
penale nell’Ordinamento nazionale.