In riferimento alla normativa antiriciclaggio i limiti di importo per movimentazioni per contanti sono variati da 12.500 e 5.000 euro, e ora a 2.500 euro. Ma tali limiti sono solo per le movimentazioni per contanti o anche per quelle prestazioni svolte dal professionista, la cui adeguata verifica è legata al valore che, con il Dlgs 231/07, era di 15 mila euro?
In altre parole, attualmente per l’assistenza in commissione tributaria va effettuata l’adeguata verifica se il valore è pari o superiore a 15 mila euro (come previsto dal Dlgs 231/07) o si seguono i limiti e le variazioni citati?
RISPOSTA
L’articolo 49 del Dlgs 231/07, così come modificato da ultimo dall’articolo 2 del DL 13 agosto 2011, n.138, statuisce il divieto di trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è pari o superiore a 2.500 euro.
Contestualmente, l’articolo 16 del Dlgs 231/07 pone a carico dei soggetti professionisti, di cui all’articolo 12 della citata disciplina, l’obbligo della adeguata verifica della clientela, ogni qualvolta l’attività professionale espletata abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15 mila euro. Ciò detto, giova sottolineare che, mentre per i professionisti iscritti negli albi dei periti commerciali, dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, tale obbligo è sempre operativo, per quanto concerne gli avvocati è necessario operare un distinguo. Alla luce della normativa in questione, infatti, gli avvocati risultano destinatari passivi dell’obbligo citato solo quando svolgono operazioni di natura finanziaria o immobiliare, o quando assistono i propri clienti nella predisposizione delle operazioni di cui all’articolo 12 del Dlgs 231/07, e non anche laddove prestino attività difensiva innanzi alle commissioni tributarie.
Quindi, in relazione a tale attività, non si applica il limite previsto dall’articolo 49 del Dlgs 231/07.
DAL SOLE 24 ORE DEL 7 NOVEMBRE 2011
