1. OK ALL’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE

E’ possibile fare addebitare in conto corrente un pagamento F/24 di un soggetto diverso per un importo da 1.000 euro in su?

RISPOSTA

La risposta è positiva, in quanto il movimento di denaro risulta tracciato a seguito dell’addebito della somma sul conto corrente bancario.

2. PRELIEVI DA SPORTELLO SENZA PROBLEMI

Posso prelevare allo sportello bancario una cifra superiore alla soglia di 999,99 euro?

RISPOSTA

Si perché il prelievo è effettuato tramite un intermediario finanziario.

Per i prelievi da banca non esiste un limite, in quanto l’operazione è soggetta agli obblighi di monitoraggio fiscale e antiriciclaggio.

P.S.: L’unica considerazione che mi corre l’obbligo di fare è quella circa la opportunità, da parte dell’Addetto allo sportello (Cassiere), di informare sempre il cliente circa il DIVIETO di effettuare pagamenti per contanti di importo pari o superiore a 1.000 euro, pena una sanzione amministrativa dall’1 al 40% dell’importo trasferito. Trattasi di un dovere avente una natura prettamente deontologica e professionale nel rispetto della clientela in genere.

3. PRELEVAMENTI SENZA SEGNALAZIONI

Il prelevamento di contante oltre i 999,99 euro dal conto corrente bancario deve essere segnalato ai fini antiriciclaggio?

RISPOSTA

No, l’operazione non costituisce di per sé violazione della normativa in materia di antiriciclaggio. Ovviamente l’intermediario può decidere di segnalare l’operazione se, in base alle informazioni assunte in relazione all’operazione stessa, ha fondato sospetto che il trasferimento realizzi o abbia realizzato un’ipotesi di riciclaggio.

4. DIVIETO ESTESO ALLA GIRATA DI CAMBIALI

Il limite dell’uso di contanti vale anche per la girata di cambiali?

RISPOSTA

Si il divieto è esteso anche alla girata di cambiali.

P.S.: Per completezza riporto qui di seguito il Parere nr. 28 del 9.11.1995 del Comitato Antiriciclaggio del Ministero dell’Economia e finanze dalla lettura del quale sembra dedursi un cosa diversa:

Ministero del Tesoro

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

SERVIZIO V – ANTIRICICLAGGIO,

CONTENZIOSO E VALUTARIO

Comitato Legge n°197/1991

SEDUTA DEL 9.11.1995

PARERE N° 28

OGGETTO: normativa antiriciclaggio; applicazione dell’art. 1, comma 2, della Legge 5 luglio 1991 n° 197 ai vaglia cambiari.

E’ stato posto il quesito se sussiste l’obbligo di apposizione della clausola di non trasferibilità sui vaglia cambiari ordinari (cambiali) di importo superiore ai venti milioni di lire. Al riguardo il Comitato, esaminata la questione alla luce delle disposizioni in vigore, esprime il parere che segue.

L’art. 1, comma 2, della Legge 5 luglio 1991 n° 197 stabilisce che “i vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori ai venti milioni di lire devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.E’ evidente che la norma prende in considerazione esclusivamente i titoli che costituiscono mezzi di pagamento e tra questi i vaglia cambiari speciali emesso dall’Istituto di emissione, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia.

Ne consegue che nella previsione della norma non rientra il vaglia cambiario ordinario (cambiale) che non è un mezzo di pagamento bensì una obbligazione.

IL SEGRETARIO                           IL PRESIDENTE

5. MONETA STRANIERA CON GLI STESSI VINCOLI

Al limite dei 1.000 euro concorrono anche i contanti in moneta straniera consegnati al dipendente per una trasferta all’estero?

RISPOSTA

Si, perché l’articolo 49 del Dlgs 231/07 vieta, tra l’altro, il trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera per importi pari o superiore a 1.000 euro.

6. SI CAMBIA L’ASSEGNO NOMINATIVO E “N.T.”

Un assegno nominativo e non trasferibile può essere cambiato in denaro contante in banca?

RISPOSTA

Si, in quanto l’intervento di un intermediario abilitato quale la banca determina il venire meno del divieto all’utilizzo del contante. Non esiste, inoltre, alcun limite al prelevamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente: quello che è vietato è il trasferimento è il trasferimento per contanti per importi da 1.000 euro in su tra soggetti “privati” senza l’intervento di un intermediario.

7. SENZA LIMITI L’UTILIZZO DEL CONTO POSTALE

Un tabaccaio può pagare tramite conto corrfente postale la società che gestisce i tabacchi per importi da 1.000 euro in su?

RISPOSTA

Si, perché il conto corrente postale, con cui avviene il pagamento, è uno strumento tracciabile.

8. SALVO IL CERTIFICATO DI DEPOSITO AL PORTATORE

I certificati di deposito bancari al portatore di importo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti o adeguati entro il 31 marzo 2012?

RISPOSTA

No, la norma riguarda esclusivamente i libretti di risparmio al portatore.

9. QUOTE DEI PROPRIETARI SUL CONTO CONDOMINIALE

Possono essere versate per contanti sul c/c intestato al condominio le quote dei singoli proprietari, inferiori a 1.000 euro, per pagare le spese condominiali?

RISPOSTA

La risposta è positiva, in quanto i versamenti vengono effettuati per il tramite di un intermediario finanziario.

10. CHèQUE NON TRASFERIBILI ALLA PERSONA FALLITA

A un soggetto fallito, con divieto di aprire un conto corrente bancario per cinque anni, gli stipendi possono essere erogati tramite assegni non trasferibili?

RISPOSTA

Si, il dipendente riceverà l’assegno non trasferibile e procederà a cambiarlo in contanti presso lo sportello bancario.

11. LE SPETTANZE DELL’AMMINISTRATORE

Per i suoi emolumenti un amministratore può prelevare contanti oltre soglia dal conto corrente bancario societario?

RISPOSTA

Si, l’operazione non costituisce violazione al divieto di utilizzo di denaro contante oltre soglia, in quanto avviene attraverso un Intermediario abilitato.

P.S.: Osservo che, almeno per ragioni di opportunità, visto che il prelievo è per contanti, che l’operazione venga decisa con apposita delibera del Consiglio di amministrazione.

DAL SOLE 24 ORE DEL 13 FEBBRAIO 2012