Operazione extra conto: Cliente occasionale

Qual è il significato dell’Operazione extra conto? Dipende dall’importo o dal luogo in cui viene svolta? 

Rischi per l’antiriciclaggio?

Grazie 

R I S P O S T A

Secondo la definizione dell’Agenzia delle entrate (provvedimento del 29 febbraio 2008), per Operazioni extra conto si devono intendere le operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi”.

 Tali operazioni devono essere distinte in funzione della diversa qualità giuridica di colui che le pone in essere come titolare del rapporto, soggetto cointestatario o soggetto delegato ad eseguire l’operazione per conto di terzi.

In altri termini, a cura dell’Intermediario (banca) presso cui viene materialmente eseguita l’operazione extra conto, si potrebbe porre la necessità di fare distinte segnalazioni all’Anagrafe dei rapporti dell’AT, come:

1. Comunicazione della prima operazione extra conto effettuata da Tizio in qualità di titolare (con flag di cointestazione valorizzato a 2);

2. Comunicazione della prima operazione extra conto effettuata da Tizio in qualità di contitolare (con flag di cointestazione valorizzato a 1);

3. Comunicazione della prima operazione extra conto effettuata da Tizio in qualità di delegato (con flag di cointestazione valorizzato a 3) su operazione extra conto compiuta da Caio in qualità di titolare (secondo quanto precisato dalla Circolare n. 42/2009).

Alert per l’antiriciclaggio

Trattasi di operazioni a rischio alto, laddove non si conosce a sufficienza il cliente tanto per la natura che per la ripetitivita’ e/o importo delle operazioni richieste.

Al riguardo pensiamo a bonifici per cassa o acquisti di Certificati di deposito ovvero strumenti finanziari di vario genere, senza la disponibilita’ ad avviare un rapporto continuativo.

Sono operazioni queste, spesso richieste da lavoratori dipendenti, per l’acquisto di strumenti finanziari per conto di soggetti terzi (in genere il datore di lavoro).

In caso di indisponibilita’ a fornire delucidazioni di dettaglio sulla provenienza della provvista ci si puo’ rifiutare di dare corso all’operazione richiesta, ferma restando una valutazione di merito circa l’opportunità dell’inoltro di una Sos.

Cordialità

gf