Operatori non finanziari: Adeguata verifica e conservazione dati
Con l’ultimo Provvedimento della Banca d’Italia del 20 febbraio 2020, sono state emanate disposizioni mirate per quel che riguarda la collaborazione attiva da parte degli Operatori non finanziari, di cui all’art. 3, comma 5) del decreto antiriciclaggio.
In tale quadro si parla, fra l’altro, anche del “Fascicolo di adeguata verifica” e più in particolare la necessità di inserire una “Valutazione conclusiva di adeguata verifica” che, sulla base delle informazioni acquisite e del rilievo attribuito a ciascuna di esse, ha consentito di associare ciascun cliente a una specifica classe di rischio.
Ricordarsi sempre, a fattor comune, del dettato del comma 6 dell’art.20 del decreto antiriciclaggio, laddove si tratta di annotare la procedura e l’attività concretamente svolta per la individuazione del titolare effettivo. Trattasi questo di un adempimento che potrebbe rivelarsi di particolare utilità a futura memoria laddove, anche a distanza di anni, un Organismo di vigilanza – Bankit, magistratura, Guardia di finanza – dovesse contestare una qualche irregolarità od omissione.
Insomma, bisogna lavorare anche per difendersi, se serve!


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