NUNCIUS: Prassi bancaria
Il “nuncius” può essere compreso nella nozione di esecutore ai sensi del Provvedimento?
R I S P O S T A
Nella prassi bancaria viene definito “nuncius” il soggetto incaricato da un cliente di consegnare alla banca documentazione dispositiva inerente rapporti continuativi allo stesso intestati e già compilata e
sottoscritta dal cliente medesimo. In pratica, il “nuncius” – diversamente dall’esecutore-, sebbene compia un’attività in nome e per conto della clientela (consegna della documentazione alla banca), non è titolare di una delega ad operare sui rapporti continuativi intestati al cliente stesso.
Pertanto, egli non va sottoposto agli obblighi di identificazione previsti dal Provvedimento in relazione alla figura dell’esecutore. Le transazioni effettuate dal nuncius possono essere considerate alla stregua di
“operazioni per corrispondenza” e vanno quindi imputate all’intestatario del conto. Va da sé che, nel caso in cui il cliente utilizzi continuativamente lo stesso soggetto per tramitare operazioni sul proprio
conto, la banca dovrà valutare l’opportunità di chiedere al cliente di conferire formale delega al cennato soggetto.
Da Risposte Bankit
P.S.: Nuncius corrisponde all’esibitore che, di regola, deve comunque essere comunicato dal titolare del rapporto alla banca che lo inserisce nell’anagrafe del rapporto medesimo
