Normativa antiriciclaggio: Stop al finanziamento!
Parere dell’Abf n.4253 del 14 marzo 2022
Posto che l’ABF, già in passato ha ribadito che “non può dirsi ricorrente nel nostro ordinamento una sorta di obbligo dell’intermediario ad erogare credito, né tanto meno questo Arbitro può sostituirsi all’intermediario nel valutare la convenienza economica di un’operazione di finanziamento” (in tal senso già ex multis Collegio di Torino, decisione n. 6850/2021).
A maggior ragione, lo stesso ABF non potrà mai sostituirsi all’intermediario nella valutazione del rischio circa il “merito creditizio”.
Come chiarito dalla Circolare della Banca d’Italia del 30 luglio 2019, sui soggetti obbligati e quindi anche quelli iscritti nell’Albo ex 106 del Tub, incombe l’obbligo dell’Adeguata verifica della clientela di cui al d.lgs 231/07. L’intensità e l’estensione di tali verifiche sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente. Si tratta di un rischio la cui valutazione, all’interno di alcune linee guida fissate dallo stesso Decreto e dalla Banca d’Italia, è lasciata all’autonomia del soggetto obbligato, il quale “esercita responsabilmente la propria autonomia, considerando tutti i fattori di rischio rilevanti”.
Il finanziatore e quindi l’intermediario finanziario è così chiamato dalla legge alla valutazione ed alla gestione, all’interno dei suoi poteri discrezionali, non solo del rischio creditizio ma altresì del rischio riciclaggio, attività in relazione alle quali l’ABF non può sostituirsi all’intermediario.
Pare che il diniego dell’istituto alla concessione del mutuo sia risultato privo di una idonea motivazione, salvo un riferimento generico alla normativa anti-riciclaggio. In sede di controdeduzioni la resistente specifica che, essendo le motivazioni del parere negativo “strettamente collegate ai profili di antiriciclaggio, in relazione ai quali sussistono obblighi di riservatezza”, “non poteva (né può) fornire” ai ricorrenti “ulteriori” spiegazioni.
Il Collegio, considerati i poteri discrezionali di cui gode l’impresa nella gestione del rischio, gli obblighi di riservatezza nonché i divieti, penalmente sanzionati, previsti dall’art. 39 D. lgs. 231/2007, richiama sul punto l’orientamento già espresso per il quale ha ritenuto che il riferimento al Decreto antiriciclaggio, operato dall’intermediario che non abbia concluso un’operazione creditizia, deve ritenersi “senz’altro utile a comprendere perché l’esito delle valutazioni condotte dalla banca, nell’ambito della propria autonomia decisionale, non abbiano condotto alla concessione del finanziamento, rappresentando quell’indicazione di carattere generale che il ricorrente ha diritto di ottenere circa le ragioni del diniego di finanziamento” (Collegio di Torino, decisione n. 5983/2020), in sintonia con in principio già espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo cui è sufficiente una motivazione di carattere generale, seppur rapportata al caso specifico, circa le ragioni che, nel processo decisionale, hanno portato al diniego di credito (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182 del 2013).
Insomma, il ricorso è stato dunque rigettato e il cliente è rimasto senza mutuo.
Pratica operativa
Non conosco i dettagli della vicenda e salvo leggere il Parere dell’Abf n.4253 del 14 marzo 2022, non ho ulteriori o altri particolari elementi di giudizio.
In termini generali, tuttavia, resto senza parole quando sento che il diniego del finanziamento sia motivato nei termini sopra indicati: rispetto della normativa ed obblighi antiriciclaggio.
Se la ratio della condotta del riciclaggio ruota sulla sostituzione o sul trasferimento di denaro o beni provenienti da un “delitto” – una condotta di rilevanza penale punita con reclusione e multa – quale nesso ci potrà essere stato se la provvista, restando al caso in parola, proviene da un finanziamento pubblico e pertanto legittimo per definizione.
L’alternativa potrebbe riguardare il profilo soggettivo del cliente, strettamente connesso ad eventuali pregiudizi – di ordine penale o amministrativi – in capo al cliente ovvero all’assenza di una fonte di reddito idonea e legittima della comune convivenza civile.
All’ipoteca sull’immobile cui era destinato il finanziamento, da utilizzarsi per procedere alla sua ristrutturazione, sarebbe stato sufficiente dire che le garanzie fornite non risultavano adeguate secondo gli standard dell’istituto.
Al contrario, si è preferito alzare una nuvola di fumo, come spesso accade quando si parla di lotta al riciclaggio di denaro sporco!

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