MEDIAZIONE CREDITIZIA & CODICE SAE: E’ un fatto di garanzia
Il soggetto che svolge l’attività di mediazione creditizia può essere una persona fisica?
Grazie
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R I S P O S T A
No. In conseguenza delle modifiche intervenute per effetto del D.lgs 141/2010, per essere iscritto nell’elenco di cui all’Organismo previsto dall’art.128 undecies del TUB[1].
La legge riserva lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia alle società perazioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative.
Per l’esercizio dell’attività di cui si parla, anche per meglio garantire la clientela, sono previste ulteriori cautele sotto il profilo dell’onorabilità e della professionalità[2].
Cordialità
gf
[1] TESTO UNICO BANCARIO
Articolo 128-sexies (1)
(Mediatori creditizi)
1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.
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(1) Articolo inserito dall’art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 8,
D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.
[2] Articolo 128-septies (1)
(Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi)
1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame.
f) (soppressa)
1-bis . La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1- ter, all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale.
1-ter. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.
Articolo 128-octies (2) (Incompatibilità)
1. È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
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(1) Articolo inserito dall’art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall’art. 6, comma 1, lett. c) , D.Lgs. 19settembre 2012, n. 169.
(2) Articolo inserito dall’art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.
Articolo 128-novies (1)
(Dipendenti e collaboratori)
1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all’articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell’apposito esame e all’articolo 128-septies , lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell’apposito esame, e curino l’aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo di cui all’articolo 128- undecies.
2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128- quater , comma 2.
3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.
(1) Articolo inserito dall’art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. (2) Articolo inserito dall’art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e) , D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
