l’esigenza di estendere gli obblighi antiriciclaggio ai c.d. “operatori economici non finanziari” venne avvertita sin dalla fine degli anni ’80, in concomitanza con le famose 40 raccomandazioni elaborate dal gafi (gruppo di azione finanziaria internazionale).

oggi, grazie ad una serie di provvedimenti successivi, il processo normativo sembra concluso (d.lgs. nr.374/1999, d.lgs. nr.56/2004, direttiva comunitaria nr.2005/60/ce del 26 ottobre 2005, legge comunitaria nr.29/2006, regolamento di attuazione nr.143/06 e provvedimento uic del 24.02.2006).

inizia la “collaborazione attiva” nella lotta al riciclaggio di denaro sporco da parte di numerosi soggetti economici, solo apparentemente estranei all’area finanziaria.

si comincia dal “recupero crediti” alla “mediazione immobiliare”, dalla “custodia e trasporto contanti, titoli e valori” al “commercio di cose antiche ed esercizio di case d’asta o gallerie d’arte”, dal “commercio di oro e oggetti preziosi” alla “gestione di case da gioco”, dalla “mediazione creditizia” alle “agenzie in attività finanziaria”.

e’ stata una legge, questa, utile a stimolare l’insito e comune senso civico di una larga fascia della società civile, chiamata dalla istituzione a fornire utili elementi di collaborazione.
l’obiettivo, comune all’intero assetto normativo, è quello di consentire un controllo anche a posteriori e per 10 anni agli organi di vigilanza, onde permettere di seguire le modalità di spostamento e la costituzione dei patrimoni, dei valori e flussi finanziari (contraenti delle operazioni, causali, tempi e modalità di pagamento).

il complesso sistema di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, si basa sostanzialmente:

  1. nella identificazione del cliente che pone in essere una operazione economica di valore, anche frazionato, di importo superiore ad euro 12.500,00. l’identificazione è eseguita al momento del contatto con il cliente e comunque al più tardi all’atto dell’operazione;
  2. nella registrazione dell’operazione, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni in apposito archivio unico;
  3. nella “comunicazione” al ministero dell’economia e delle finanze – da effettuarsi entro 30 giorni – delle infrazioni di cui all’articolo 1 della legge nr.197/91;
  4. nella “segnalazione” delle operazioni sospette di cui all’articolo 3 della legge nr.197/91, rispettando gli obblighi di assoluta riservatezza interna ed esterna nell’ambito della organizzazione aziendale dell’operatore;
  5. nella “istituzione” di un adeguato controllo interno, strettamente connaturato all’ampiezza e dimensione aziendale dell’operatore, ovvero ad assicurare una adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

la conoscenza del cliente, la trasparenza dell’operazione e la formazione del personale, costituiranno la fondamentale premessa per la corretta applicazione della normativa, indipendentemente dalle diverse e distinte specificità di ciascuna attività economica.

agli adempimenti formali e burocratici della identificazione – registrazione, dovrà seguire quella valutazione di merito degli indici di rischio di riciclaggio nella remota ipotesi dell’inoltro della segnalazione di operazione sospetta, secondo uno schema predefinito dallo stesso organismo centrale di vigilanza (ufficio italiano cambi).

buon lavoro a tutti.

bari, 26 giugno 2006