Ai sensi
dell’articolo 50, comma 1, del d.lgs 231/2007, che vieta l’apertura di libretti
di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, che conseguenze
comporta l’ipotesi in cui il cliente richieda l’accensione di un libretto di
deposito al portatore e l’indicazione nel motto del medesimo di un nome non
necessariamente completo ovvero riferito a minori?
R I S P O S T A
L’ipotesi
delineata non determina una violazione dell’articolo 50, comma 1, perché la
disposizione normativa vieta l’apertura di libretti di risparmio nominativi con
intestazione fittizia o anonimi ovvero l’utilizzo degli stessi qualora aperti
presso Paesi estero, operatività quest’ultima che determina una responsabilità
diretta della banca. Diversa è l’ipotesi in cui il cliente richieda l’accensione
di un libretto di deposito al portatore e l’indicazione nel motto del medesimo
di un nome non necessariamente completo ovvero riferito a minori. Infatti, in
tali casi, la registrazione nell’AUI dell’apertura del rapporto continuativo a
nome dell’effettivo titolare consente l’individuazione dello stesso e non dà
origine ad un libretto fittizio o anonimo anche qualora il titolare
dell’accensione del libretto richieda, al momento dell’apertura, l’indicazione
nel motto di un nome simbolico. Conseguentemente tale fattispecie non è oggetto
di comunicazione al MEF ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto
231/2007.
Fonte: MEF
