L’avvocato “collaboratore” esonerato dall’antiriciclaggio

 

Sono un commercialista e condivido lo studio con un collega.

Entrambi provvediamo agli adempimenti antiriciclaggio, ognuno per i propri clienti. Il collega mi ha proposto una collaborazione continuativa per aiutarlo nella predisposizione di bilanci, dichiarazioni etc.

A fronte di tale collaborazione riceverei un compenso erogato tre volte l’anno a seguito di emissione di fattura. Ai fini dell’antiriciclaggio, per questa attività posso essere considerato come “collaboratore di studio” e, quindi, non avere alcun obbligo di identificare i clienti del collega? In caso contrario, dovrei avvalermi dell’adeguata verifica effettuata dal collega?

Operativamente come dovremmo procedere?

C.G. – Napoli

R I S P O S T A

Nel Provvedimento del 24 febbraio 2006 per i professionisti – chiarimento n.18 – l’Uic (Ufficio Italiano Cambi) ha precisato che, “nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell’espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A.

Nell’ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B resa dal professionista B si sostanzi unicamente in un a collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A. il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A”.

Analogamente, nel chiarimento fornito dall’Associazione studi legali associati (Asla) del 5 ottobre 2015, viene precisato che è escluso dall’adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, previsti dal dlgs 231/07, “l’avvocato che eserciti la propria attività quale collaboratore  – interno – di uno studio legale associato”.

In particolare, si specifica che tale obbligo ricade “unicamente sul professionista (c.d. responsabile dell’incarico) il quale in nome e per conto dello studio legale associato, abbia in concreto acquisito, di volta in volta, gli incarichi professionali”.

Alla luce di tali interpretazioni, nel caso descritto dal quesito, essendo previsto un rapporto di collaborazione continuativa che non implica un esame della posizione giuridica del cliente, sempre che l’incarico sia acquisito dal collega a proprio nome, il collaboratore non è tenuto ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio.

DAL SOLE 24 ORE DEL 7 DICEMBRE 2020


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