L’ABF su adeguata verifica, chiusura del conto corrente e richieste risarcitorie
Collegio ABF di Palermo, 11 luglio 2022, n. 10371 – Pres. Maugeri, Rel. Mirone
La richiesta risarcitoria avanzata nel caso di specie non è supportata da prova idonea, gravando sul ricorrente l’onere di dare prova sia con riferimento all’an che al quantum e non potendo il danno essere riconosciuto in re ipsa (cfr. Collegio di Coordinamento n., 1642/19 e n. 9311/16).
Al riguardo, parte ricorrente si è limitata a richiamare alcuni eventi istituzionali ai quali non avrebbe potuto partecipare stante la chiusura del rapporto.
Sul punto l’istante produceva solo gli inviti ma non anche documentazione relativa alla concreta impossibilità di sostenere i costi connessi alla partecipazione.
Quanto alla domanda relativa alla chiusura delle posizioni debitorie, in ragione della chiusura del conto, l’ABF ne rileva l’inammissibilità.
Esula infatti dalle competenze dell’Arbitro in quanto volta ad ottenere una pronuncia di tipo costitutivo.
La domanda, secondo l’ABF, sembra comunque infondata in quanto attinente ad un rapporto differente rispetto a quello oggetto del giudizio: il ricorrente infatti, a fronte del blocco/chiusura del conto corrente, chiede l’estinzione di un rapporto di finanziamento.
Fonte: Diritto Bancario


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