Il terremoto che ha investito il mondo bancario conseguente alla crisi di liquidità sui mutui ad alto rischio concessi nel territorio degli Stati Uniti d’America, ha sicuramente accentuato l’importanza ed il ruolo del “mediatore creditizio”. Lo stato di allarme, ad oggi non ancora rientrato, ha riguardato l’allegra concessione dei mutui ipotecari (c.d. subprime), necessari per l’acquisto di un bene primario come l’abitazione, a clientela scarsamente affidabile e generalmente priva di garanzie, laddove non veniva richiesta alcuna documentazione sul reddito, sull’occupazione o altre informazioni sul mutuante.

Beneficenza allo stato puro… v’è da chiedersi, dov’era l’organo di vigilanza?

Sulla distanza, gli effetti sul mercato immobiliare si sono visti, sono stati decisamente disastrosi, con una insolvenza cresciuta in modo esponenziale nel conto economico delle numerose banche coinvolte e provocando nel contempo, un aumento generalizzato dei tassi di interesse dei contratti in essere stipulati “a tasso variabile”, nel tentativo di recuperare risorse finanziarie e pareggiare le perdite.

In questa cornice, certamente difficile, entra in gioco la figura del “mediatore creditizio” , la cui credibilità, appare direttamente proporzionale alla capacità di riuscire a rimanere estraneo agli interessi in causa, non essendo legato a nessuna delle parti da un rapporto di dipendenza, collaborazione o rappresentanza.Mediare fra due interessi contrapposti, con l’intermediario abilitato da una parte (la banca) ed il cliente bisognoso di finanziamento dall’altra e riuscire a rimanere neutrale, costituisce, oltre ad un particolare gioco di abilità, anche e soprattutto la migliore premessa di etica professionale e rispetto della normativa.

Una delle principali fonti normative della “mediazione creditizia” è contenuta nell’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, nr.108, laddove si parla della istituzione dell’apposito albo, delle modalità per la iscrizione (o cancellazione), dei necessari requisiti di onorabilità secondo i criteri dell’articolo 109 del Testo Unico Bancario nr.385/93 e dell’obbligo di osservanza della normativa antiriciclaggio.

L’attività di consulenza, orientata a porre in relazione le banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, integra l’attività di “mediazione creditizia”.Per finanziamento sotto qualsiasi forma, secondo i contenuti dell’articolo 2 del decreto del ministro del tesoro del 6 luglio 1994, bisogna intendere l’attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l’altro, ogni tipologia di finanziamento connesso ad operazioni di:• locazione finanziaria (contratti di leasing);• acquisto di crediti (contratti di factoring);• credito al consumo, così come definito dall’articolo 121 del testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;• credito ipotecario (mutuo per acquisto immobile);• prestito su pegno (ottenere un finanziamento garantito da titoli, certificati di deposito, libretti di deposito nominativi e/o al portatore etc.);• rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere crediti;• ogni altra forma di finanziamento.

L’Ufficio Italiano Cambi, con provvedimento del 29 aprile 2005, ha dettato le “istruzioni” per l’espletamento della delicata attività del “mediatore creditizio”, con particolare riguardo alle procedure per la iscrizione all’albo, ai requisiti di onorabilità – sia in proprio e/o nell’ambito di società comunque iscritte all’albo – ed alla trasparenza nei rapporti contrattuali con la clientela.

Requisiti di onorabilità

La verifica dei requisiti di onorabilità, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, viene rimessa all’organo amministrativo il quale, entro il 31 marzo di ogni anno deve trasmettere all’organo di vigilanza centrale (uic) copia del verbale illustrativo della verifica periodica compiuta. I documenti da esaminare ai fini della verifica in parola, a titolo esemplificativo, sono:• il certificato generale del casellario giudiziale;• il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della repubblica presso il tribunale;• le evidenze del pubblico registro dei falliti previsto dall’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, nr.267 ;• altre attestazioni rilasciate da autorità di pubblica sicurezza in relazione a specifiche fattispecie di reato;• dichiarazione dell’interessato in ordine alla presenza o meno di circostanze che fanno venire meno il requisito dell’onorabilità.

La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità di una persona fisica iscritta, costituisce motivazione sufficiente per la immediata cancellazione dall’albo dei mediatori creditizi.

Se la mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità interessa taluno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società iscritte all’albo, la circostanza determina la decadenza immediata della carica.Analoga decadenza si determina allorquando la mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità riguarda taluno dei partecipanti al capitale di società iscritte nell’albo ed in grado di esercitare il controllo ai sensi dell’articolo 23 del tub (d.lgs 385/93).

Trasparenza

La chiarezza nei rapporti con la clientela rappresenta, per il “mediatore creditizio”, il migliore investimento per la propria sopravvivenza.

Per ottenere questo risultato, la prima cosa è costituita dalla “pubblicità & informazione”, avendo cura di predisporre:• l’ ”avviso, contenente le principali norme di trasparenza, idoneo a evidenziare al cliente quali sono gli strumenti di tutela previsti in suo favore;• il “foglio informativo”, contenente informazioni analitiche sul “mediatore creditizio”, sulle provvigioni, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sugli eventuali rischi tipici del servizio;• la copia completa dello schema di contratto di mediazione creditizia che può essere chiesta dal cliente ancora prima della conclusione del contratto;• il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali ed unito al testo del contratto.

Nell’avviso, i “mediatori creditizi” indicano chiaramente che ad essi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipazioni, e ogni forma di pagamento o di incasso in denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e/o dal cliente.

Per concludere, in occasione della stipula di un qualsivoglia contratto di “mediazione creditizia”, per quanto non obbligatorio, suggerisco la opportunità di redigere sempre, congiuntamente, un “documento di sintesi”, volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni economiche e contrattuali.

Una particolare attenzione infine dovrà essere posta anche nella “raccolta delle garanzie” – laddove richiesta dall’istituto erogatore del finanziamento – soprattutto facendo attenzione ad evitare coinvolgimenti di qualsivoglia natura nella predisposizione della documentazione di interesse , ricordandosi sempre della neutralità del proprio ruolo.

 

Bari, 27 novembre 2007