
Con riferimento
alla Voluntary disclosure ormai in vigore, l’eventuale “parere” chiesto dal
cliente al professionista in ordine alla opportunità di adesione alla
particolare procedura di collaborazione volontaria, impone particolari oneri
in tema di antiriciclaggio?
Ci si riferisce,
in particolare, allorquando il professionista, investito della posizione
rappresentata dallo stesso cliente ai fini del parere, viene a conoscenza di
episodi e circostanze di particolare interesse sotto l’aspetto investigativo e
quindi di Segnalazione di Operazione sospetta.
Grazie
Da un abbonato
al sito web www.forumantiriciclaggio.it/
R I S P O S T A
La figura e il
ruolo del professionista nella emersione volontaria dei capitali illegalmente
trasferiti all’estero, appare oltre ogni dubbio di estrema importanza e
delicatezza.
Il contatto fra
il cliente e il professionista, fin dall’origine, viene improntato ad una valutazione mirata e
approfondita della posizione onde valutare la convenienza e l’utilità della stessa operazione di Voluntary
disclosure. In tale quadro, il professionista – legale e/o contabile – dovrà
tenere in considerazione gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, per effetto
dell’articolo 12 del Dlgs 231/07, con particolare riferimento a quelli di
segnalazione di operazioni sospette. Appare essenziale la previsione
dell’articolo 12, comma 2: l’obbligo di segnalazione di operazioni
sospette non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni che
essi ricevono da un cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso
dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei
compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza
sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento.
In proposito, lo
stesso dipartimento del Ministero del Tesoro ha confermato che, nel caso di un
professionista che avesse sconsigliato all’assistito di non accedere alla
procedura di collaborazione volontaria, l’obbligo di segnalazione di operazione
sospetta è escluso in virtù dell’esonero di cui all’articolo 12, comma 2 del
Dlgs 231/2007. Se l’attività del
professionista è limitata alla valutazione sull’opportunità di accedere o meno
alla voluntary disclosure, senza il conferimento dell’incarico, non sussistono
gli obblighi antiriciclaggio.
Cordialità
gf

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