Irrilevante
la costituzione di un trust se finalizzato all’elusione della confisca
Allegati
Irrilevante la costituzione di
un trust se finalizzato all’elusione della confisca, 2016
Cassazione Penale, Sez. III, 30
giugno 2015, n. 9229
La intestazione fittizia di un bene, il trasferimento fraudolento di
ricchezza al fine di eludere misure di prevenzione di natura patrimoniale,
possono e devono essere considerate ai fini della valutazione di una
Segnalazione di operazione sospetta in termini di collaborazione attiva.
Con la sentenza n. 9229 del 30 giugno 2015 la Cassazione si è
pronunciata sulla possibilità di sottoporre a misure cautelari reali beni “in
relazione ai quali l’indagato ha attuato meccanismi di segregazione
patrimoniale”.
Prima di tutto, la Corte ha ribadito come l’assoggettabilità a
sequestro di beni attributi a soggetti terzi è condizionata alla prova, da
parte della pubblica accusa, circa la permanenza del bene nella disponibilità
dell’indagato.
In specie, la Corte si è soffermata su due casi di segregazione
patrimoniale – l’istituto del fondo patrimoniale ed il trust –
descrivendone le differenze in punto di onere probatorio.
In relazione al fondo patrimoniale la Corte ha affermato, confermando
precedenti orientamenti, che “la soluzione in ordine alla confiscabilità dei
beni in tal modo segregati è agevole sotto il duplice profilo; infatti, per un
verso la titolarità del bene destinato ad alimentare il fondo non cessa in capo
al disponente, […], sicché non vi è alcun ostacolo formale alla piena applicazione
degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen., […]; per altro verso la
finalità del fondo patrimoniale, tutta rivolta alla salvaguardia dei beni
necessari per il sostentamento della famiglia dalla azioni esecutive che
traggono origine da obbligazioni assunte per scopi estranei a tale specifico
tema, rende irrilevante la sua istituzione laddove si discuta non di attuazione
coattiva di obbligazioni civili ma di strumenti, ancorché riguardanti beni ed
interessi di rilevanza patrimoniale, aventi tuttavia valenza sanzionatoria”.
Per quanto attiene, invece, alla sequestrabilità di beni costituiti in
un trust, la Corte rileva come, stante la naturale predisposizione
dell’istituto a prestarsi al raggiungimento di molteplici scopi pratici, anche
simulatori o illegittimi, occorre esaminare “le circostanze del caso di
specie, da cui desumere la causa concreta dell’operazione”.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha fornito indicazioni circa le
circostanze sulle quali si deve concentrare l’attenzione del giudice, al fine
di valutare la sussistenza di un negozio simulatorio da cui desumere
l’effettiva disponibilità dei beni in capo all’indagato. In specie, secondo la
Corte, occorre fare riferimento (a) alla struttura giuridica; (b)
all’effetto giuridico del negozio; (c) alle conseguenze pratiche e
fattuali che derivano dalla costituzione dei beni nel trust.
