Il Titolare effettivo nelle procedure concorsuali

Qual è il criterio per individuare il titolare effettivo di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 nell’ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali?

R i s p o s t a 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, titolare effettivo è “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”. Stante, quindi, l’esigenza, per finalità antiriciclaggio, di risalire al soggetto per conto del quale l’operatività è svolta, la titolarità effettiva in tali fattispecie è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale “ultimate beneficial owner”, ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 231/2007, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale.

Risposte Faq del Mef, Banca d’Italia e Uif


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