Il monitoraggio vale anche per i contributi ai sindacati

 

I contributi erogati da un’azienda privata o da soggetti privati a favopre di un’associazione sindacale sono soggetti alla normativa antiriciclaggio oppure no?

E’ previsto un trattamento differente in funzione della destinazione del contributo a favore dell’associazione sindacale (ad esempio, contributo per sostenere l’attività istituzionale dell’associazione stessa)?

G.M – Taranto

R I S P O S T A

Le associazioni sindacali, secondo gli articoli 10 e seguenti del Dlgs 231/2007, non rientrano fra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio contemplati dalla speciale previsione normativa. Ciò nondimeno, l’attività di destinazione di un contributo a favore di un’associazione sindacale deve rispettare i limiti alla circolazione dell’uso delò contante (fino al 30 dicembre 2021, fissati all’importo di 1.999,99 euro), oggi disciplinato dal rinnovato articolo 49 del decreto citato, risultando – laddove effettuati tramite cnali tracciati – comunque oggetto di disamina a opera dell’istituto finaanziaario che funge da intermediario, a cui sono demandati tutti gli approfondimenti in tema di adeguata verifica della clientela e individuazione/censimo del titolare effettivo. E ciò anche in ragione della natura del contributo monitorato (nonché del relativo carattere liberale, per quanto ancorabile al sostenimento dell’attività istituzionale dell’associazione), che acuisce il rischio di operazione sospetta, in tal modo amplificando livelli di attenzione dei sopggetti chiamati a valutarne l’astratta esposizione al pericolo di riciclaggio.

DAL SOLE 24 ORE DEL 4 OTTOBRE 2021


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