COMUNICAZIONE UIF

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL\’ART. 6, COMMA 7, LETT. B) DEL D. LGS n. 231/2007- OPERATIVITÀ CONNESSA CON IL SETTORE DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE.

L\’incremento dei trasferimenti finanziari nel settore del gioco avvenuto negli ultimi anni eleva il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel comparto.

Gli ingenti flussi sono movimentati attraverso la rete fisica eon-line dai giocatori e da una serie di operatori (di seguito denominati “operatori di gioco”(1) che in parte il d.lgs. n. 231/2007 annovera fra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio (art. 14, comma 1, lettere d), e) ed e-bis)).

Recenti indagini e studi di settore testimoniano la connessione tra il riciclaggio e il comparto del  gaming, agevolata dall\’utilizzo nell\’attività di gioco di strumenti di pagamento anonimi, dall\’operatività sul mercato nazionale di soggetti privi del titolo concessorio, da episodi di truffa nella gestione delle apparecchiature installate nella capillare rete di esercizi pubblici.

A livello internazionale, le vulnerabilità del sistema di prevenzione del riciclaggio nel settore del

 

gaming sono state evidenziate dal GAFI in un report del 2009 (2). In sede comunitaria, nel marzo 2011 è stato pubblicato il Libro verde sul gioco d\’azzardo on-line nel mercato interno (3), cui è seguita la comunicazione della Commissione europea del 23 ottobre 2012 (4). In generale, la normativa comunitaria in materia di giochi è complessa, stratificata e manca ancora di armonizzazione.

A livello nazionale si sono susseguite numerose disposizioni sull\’offerta di giochi e sulla loro regolamentazione. Da ultimo, sono state previste modalità di pagamento tracciabili nel settore del gioco pubblico, basate sull\’utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati (art. 24, comma 27-

 

bis del d.l. n. 98/2011,

1

 

In tale ambito rientrano i soggetti che svolgono, lungo la filiera del gioco, le attività di:

 “concessionario”: soggetto privato che, a seguito di gara a evidenza pubblica, risulta affidatario dell\’attività di organizzazione, raccolta ed esercizio di giochi e scommesse;

 “gestore”: impresa privata che riceve dalla concessionaria il mandato per la distribuzione, l\’installazione e la gestione delle attività di raccolta del gioco;

 “esercente”: titolare dell\’esercizio pubblico in cui vengono installati gli apparecchi di gioco. L\’esercente stipula un contratto con il gestore impegnandosi a fornire lo spazio in cui collocare l\’apparecchio e a custodirlo, ricevendo un corrispettivo commisurato all\’entità delle giocate.

2 Il report è disponibile sul sito internet del GAFI ed è consultabile attraverso il seguente

 

link http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Vulnerabilities%20of%20Casinos%20and%20Gaming%20Sector.pdf.

3 Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0128:FIN:it:PDF.

4 Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/gambling/comm_121023_onlinegambling_it.pdf

convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 e successive modifiche5).

5

 

Al fine di contrastare l\’illegalità nel settore del gioco, si prevede che le società emittenti carte di credito e gli operatori bancari, finanziari e postali siano tenuti a segnalare in via telematica all\’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti – indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Agenzia – che offrono giochi on-line nel territorio dello Stato, in difetto di concessione o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall\’Agenzia (art. 24, comma 29, del citato d.l. n. 98/2011).

6 Cfr. l\’indicatore 6.3 del Provvedimento della Banca d\’Italia del 24 agosto 2010 e il Decreto del Ministro dell\’Interno del 17 febbraio 2011 come modificato dal Decreto del 27 aprile 2012.

Al fine di agevolare la collaborazione attiva dei soggetti obbligati e la valutazione dei comportamenti anomali connessi con il settore dei giochi e delle scommesse, a integrazione degli indicatori specifici già previsti (6), si forniscono – ai sensi dell\’art. 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. n. 231 del 2007 – gli allegati schemi operativi, elaborati sulla base dell\’analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate.

Il primo schema si applica all\’attività di tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, fatta eccezione per quelli di cui all\’art. 14, comma 1, lettere d), e) ed e-

 

bis). In particolare, le banche, Poste italiane s.p.a., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento sono esposti a rischi operativi, legali e di reputazione nel caso in cui vengano in contatto – soprattutto nella gestione di servizi di pagamento – con operatori di gioco o con giocatori che operano con modalità irregolari.

Il secondo schema si applica, invece, esclusivamente all\’attività svolta dagli operatori di gioco di cui al citato art. 14, lettere d), e) ed e-

 

bis) del d.lgs. n. 231/2007, tenuto conto delle rispettive peculiarità operative, e descrive possibili anomalie riconducibili, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, al comparto del gioco fisico e/o a quello del gioco on-line, in presenza delle quali è richiesta la collaborazione attiva.

Nella prassi alcune anomalie possono essere riscontrate in entrambi i settori del gioco fisico e

 

on-line; in tal caso il soggetto obbligato valuterà le operazioni da segnalare sulla base di un\’analisi complessiva dell\’operatività rilevata. Gli schemi risultano complementari, poiché possono rappresentare distinte fasi di un complesso unitario di attività criminali.

Come è noto, per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti negli schemi operativi; dall\’altro, la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati negli schemi non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili ai fenomeni descritti, è necessario che i soggetti le segnalino con la massima tempestività, specificando il fenomeno in questione nell\’apposita sezione della segnalazione, conformemente a quanto indicato nelle

istruzioni per la compilazione della segnalazione di operazioni sospette.

Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell\’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.

ALLEGATO

Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse.

1. Schema per i destinatari del D. Lgs. 231/2007, fatta eccezione per quelli di cui all\’art. 14, comma 1, lettere d), e) ed e-

 

bis)

Sotto il profilo soggettivo                                                            S e g u e
 
/upload/immagini/comunicazione_uif_dell11_aprile_2013.pdf


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *