Con
il comunicato stampa dello scorso venerdì, l’Amministrazione
Finanziaria ha reso noto che sono pronte le istruzioni che gli operatori
devono utilizzare per trasmettere alle Entrate le informazioni previste
dall’accordo Fatca sullo scambio automatico di dati tra Italia e USA.
Si ricorda che si è chiusa il 15 giugno scorso la consultazione pubblica
concernente le modalità per comunicare i dati alla Agenzia delle
Entrate da parte degli intermediari finanziari. Si attendono solo i
provvedimenti attuativi definitivi.

La normativa Fatca è stata
varata dagli Usa per contrastare l\’evasione fiscale da parte dei propri
contribuenti che utilizzano veicoli esteri per gli investimenti delle
somme derivanti dal mancato pagamento di imposte. Per contrastate tale
fenomeno la normativa de quo prevede che gli intermediari finanziari
stranieri (banche, assicurazioni vita, società di gestione del
risparmio, sim e broker) identifichino e segnalino all\’autorità fiscale i
propri clienti aventi residenza fiscale statunitense a partire dal 1°
luglio 2014.

L’applicazione della normativa prevede un duplice step:
– il trasferimento dei dati da parte degli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate italiana;

i dati verranno a loro volta trasferiti, entro il 30 Settembre 2015,
dall’Agenzia all’IRS (Internal Revenue Service – Agenzia fiscale
statunitense).

I soggetti obbligati ad effettuare la
comunicazione sono le istituzioni finanziarie italiane (Reporting
Italian Financial Institution, Rifi), fatte salve le eccezioni previste
dal decreto. Le istruzioni delle Entrate chiariscono che, ai fini della
comunicazione, le Rifi possono, ad alcune condizioni, avvalersi di
entità sponsor e di fornitori terzi di servizi.

Tali soggetti
dovranno effettuare l’invio dei dati richiesti entro il prossimo 31
Agosto. Sarà compito dell’Agenzia trasmetterle successivamente all’IRS
(Internal Revenue Service), autorità competente USA, nel rispetto degli
impegni internazionali.

In particolare, formeranno oggetto di
scambio di informazioni tra le Amministrazioni Finanziarie dei due
Paesi, da realizzarsi in via automatica e a cadenza annuale, gli
elementi indicati nell’art. 2 dell’Accordo FATCA, ovvero:
– i dati identificativi del titolare del conto;
– il numero di conto;
– il nome e i dati identificativi dell’istituto finanziario che effettua la comunicazione;
– il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell’anno solare o del diverso periodo di riferimento.

Tale
accordo consentirà di ottenere taluni benefici per i contribuenti
italiani, come ad esempio, l’esenzione dalla ritenuta del 30% sui
pagamenti di fonte statunitense; la rimozione dei principali ostacoli
giuridici legati alla protezione dei dati.