DURC: Attestare il falso, significa responsabilità amministrativa ex 231/01

Ancora una volta la previsione di rischio e un adeguato Modello organizzativo d’impresa può fare la differenza, soprattutto se si incorra in una delle tante sanzioni amministrative di cui alla Responsabilità della persona giuridica.
La stretta, questa volta, riguarda le dichiarazioni false o mendaci dell’amministratore (nel caso in specie il socio accomandatario di una Sas), il quale, pur di raggiungere l’obiettivo di vincere un appalto pubblico non si risparmia in niente e fa il finto tonto, dichiarando il falso.
Le conseguenze sono salate.
Quello di attestare il falso circa il regolare versamento di contributi previdenziali in capo ai dipendenti di una società, oltre a costituire il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (ex art.483 del cp) e truffa in danno dello Stato (ex 2° comma dell’art.640 cp), in materia di appalti pubblici, importa anche una Responsabilità amministrativa d’impresa di cui al D.lgs 231/01.  A stabilirlo è la Cassazione, sezione V penale, con la sentenza 14359 depositata il 16 aprile 2012.
Il rappresentante legale di una Sas attestava in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in regola con gli obblighi relativi alla contribuzione sociale e con gli adempimenti fiscali. L’atto era destinato ad un ente pubblico per la partecipazione ad una gara di appalto, che veniva aggiudicata proprio dalla società in questione.
Successivamente veniva scoperta la falsità di detta attestazione e il rappresentante legale veniva condannato per i reati di cui agli articoli 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 640 del codice penale (truffa) per aver attestato falsamente la regolarità contributiva e fiscale della società e posto in essere atti idonei diretti in
modo non equivoco ad indurre in errore i funzionari dell’ente preposti alla gara, ottenendo indebitamente l’aggiudicazione dell’appalto in pregiudizio dell’ente e delle altre ditte partecipanti Nei confronti della società, invece, veniva affermata la responsabilità per il correlato illecito amministrativo (ex Dlgs 231/2001).
Il rappresentante legale e la società ricorrevano in Cassazione evidenziando, tra l’altro, che una precedente decisione delle Sezioni Unite aveva escluso la truffa in presenza del delitto di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato e ritenuto assorbente le condotte di falso.
La Suprema corte ha rigettato il ricorso rilevando, in estrema sintesi, che nella vicenda in esame, non si trattava di un’indebita elargizione, ma di un’illegittima aggiudicazione di appalto. Da qui la conferma della condanna anche ai fini del Dlgs 231/2001 nei confronti alla società, per aver omesso, evidentemente, la predisposizione di idonei modelli organizzativi preventivi.