La delega per la segnalazione delle operazioni
sospette può essere attribuita al Direttore Generale?
R I S P O S T A
Il
Provvedimento Banca d\’Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato
il possesso di specifici requisiti di indipendenza, prevede espressamente che
tale soggetto “non deve avere responsabilità dirette in aree operative né
deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree”.
Pertanto, in linea generale e salvo il caso di strutture aziendali del tutto
elementari, la possibilità di delegare la responsabilità in questione al
Direttore Generale risulta incompatibile con il quadro regolamentare
secondario. La ratio di tale incompatibilità va rinvenuta nella circostanza che
la funzione di valutazione e segnalazione di operazioni sospette, pur non
inquadrabile tra le funzioni di controllo in senso stretto, potrebbe risultare
condizionata dall\’esigenza di mantenimento e sviluppo dell\’operatività con la
clientela.
