Un titolare di partita IVA deve possedere un conto corrente (postale o bancario), prettamente dedicato all’attività che svolge?

Si può tenere un conto magari intestato anche ad un’altra persona (coniuge o figlio) e far comunque transitare tutti i movimenti, sia quelli inerenti ad un’attività che quelli personali?

E ancora, per non affrontare ulteriori costi, può un piccolo artigiano o commerciante continuare a tenere un libretto di risparmio nominativo per depositare i suoi incassi e prelevare (sempre rispettando la soglia) somme di denaro per sostenere le spese?

RISPOSTA

L’obbligo normativo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali, ai quali affluiscano obbligatoriamente le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali siano effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese, era stato effettivamente introdotto, per i soggetti esercenti arti o professioni, dall’articolo 35, comma 12 del DL 223/2006 (cosiddetto Decreto Bersani).

Tale previsione è stata tuttavia abrogata dall’articolo 32 del DL 112/2008.

Attualmente, non vige, pertanto alcuna disposizione che imponga espressamente ai titolari di partita IVA di detenere un conto corrente.

Il medesimo Decreto Brsani, all’articolo 37, comma 49, ha tuttavia stabilito l’obbligo, per gli stessi titolari di partita IVA, di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali mediante modalità di pagamento telematiche.

Ciò può implicare, indirettamente, la necessità di detenere un conto corrente, dal momento che i soggetti che eseguono versamenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate devono essere titolari di conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia stessa.

Con la Circolare nr.30 del 29 settembre 2006, l’Agenzia ha comunque chiarito come il debitore possa essere intestatario oppure anche solo cointestatario con abilitazione ad operare con firma disgiunta di tale conto corrente e come ai contribuenti già titolari di conti correnti non sia in alcun modo richiesta l’apertura di appositi conti.

Si ritiene, tuttavia, preferibile detenere un conto separato per lo svolgimento della propria attività professionale, al fine di evitare l’applicazione ad operazioni riconducibili alla sfera extra-professionale della presunzione stabilita dall’articolo 32 del Dpr n.600/1973, secondo la quale sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questo non dimostri di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che siano estranei alla produzione del reddito.

Alla luce delle considerazioni suesposte, è in ogni caso da ritenersi consentita la detenzione, da parte di titolari di partita IVA, di libretti di risparmio nominativi, al fine di depositarvi gli incassi e di prelevare somme necessarie allo svolgimento della propria attività.

In tali casi, non è prevista alcuna limitazione quantitativa agli importi prelevabili, trattandosi di operazioni le cui controparti sono banche o Poste italiane Spa e che, pertanto, risultano escluse dall’applicazione del limite al trasferimento del contante, ai sensi del comma 15 dell’articolo 49 Dlgs 231/07.

DAL SOLE 24 ORE DEL 30 GENNAIO 2012

 

P.S.: Mi si consenta di aggiungere, sotto il profilo pratico, quello che è, ovvero che dovrebbe essere,  il comportamento della banca allorquando il cliente si presenta per accendere un rapporto adducendo la titolari di una Partita IVA.

Se la programmata movimentazione del conto corrente sarà caratterizzata da operazioni economiche aventi una natura aziendale, cioè connessa all’attività economica, il relativo conto dovrà essere necessariamente censito con codice commerciale e non privato.

In altri termini, il sistema anagrafico esistente presso qualunque banca, distingue il c.d. privato consumatore dall’esercente una qualunque attività economica.

In tal senso, si esprime anche l’Organi Vigilanza al 7° paragrafo del punto 3.2 del Decalogo della Banca d’Italia, testualmente afferma: “”Il personale deve essere sensibilizzato affinché nell’anagrafe clienti e nell’Archivio Unico Informatico siano esattamente inseriti tutti i dati anagrafici della clientela e correttamente riportata l’indicazione dell’attività economica svolta.””

Diversamente, una movimentazione eccessiva – erroneamente registrata su un rapporto personale ovvero non avente un carattere aziendale, potrebbe indurre in errore ai fini della valutazione dell’operazione economica, per quanto attiene alla Segnalazione di operazione sospetta.