Analisi di
talune ipotesi applicative dell’attività dei compro oro con riferimento ai
limiti alla circolazione del contante ex art 49.

R I S P O S T A

  1. Nel caso di un soggetto che
    cede con un unico atto, ad un punto vendita, uno o più preziosi aventi un
    valore complessivo inferiore a mille euro è possibile la dazione di denaro
    contante?
    Si, è consentito il pagamento dell’intero importo in denaro contante.
  2. Nel caso di un soggetto che
    cede con un unico atto, ad un punto vendita, uno o più preziosi aventi un
    valore complessivo superiore a mille euro è possibile la dazione di denaro
    contante?
    E’ consentito il pagamento dell’importo in denaro contante fino ad un
    importo inferiore ad euro 1000 e per la parte eccedente, mediante assegno
    non trasferibile intestato al cliente e regolarmente compilato.

Nel caso di un soggetto che cede presso uno dei
punti vendita, anche due o più volte nell’arco della medesima settimana,
preziosi aventi un valore complessivo superiore a mille euro è possibile la
dazione di denaro contante?
Si, trattandosi di distinte e autonome operazioni commerciali realizzate
nell’arco della settimana, non rileva il superamento complessivo dell’importo
di 1000 euro, sempre che, per ogni cessione, l’importo dovuto sia inferiore a
1000 euro e sia effettuato, contestualmente, il rispettivo pagamento.

FAQ – MEF 2015