COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: Parziale transazione in denaro contante
Un cliente della banca in cui lavoro – cassiere – mi esibisce copia di un rogito notarile riguardante la vendita di un immobile per civile abitazione, per il complessivo importo di €.300.000,00 (dettagliatamente descritto anche come modalità di pagamento da parte del Notaio: quota mutuo ipotecario, assegno circolare, certificato di deposito etc.).
Nel contempo, lo stesso cliente, nel medesimo contesto, mi versa la somma di 50mila euro adducendo che trattasi della quota in nero, ricevuta in contanti dall’acquirente l’immobile in un’unica soluzione.
Come banca siamo obbligati alla Segnalazione di operazione sospetta?
Grazie
Da un abbonato al sito web www.forumantiriciclaggio.it/
R I S P O S T A
Trattasi di operatività abbastanza frequente sulla quale ho ricevuto vari quesiti. Valga per tutti https://www.forumantiriciclaggio.it/?s=acquisto+immobile+in+denaro+contante.
Nel caso che qui ci occupa, considerato che la transazione è avvenuta con mezzi tracciabili (bonifico del mutuo ipotecario concesso dalla banca, assegno circolare e Certificato di deposito regolarmente trasferito con le modalità di rito), non si ritiene doverosa e/o opportuno l’inoltro di una Segnalazione di Operazione Sospetta.
Diverso è il discorso per quanto attiene al trasferimento di denaro contante – in unica soluzione – di euro 50mila, certamente irregolare perché superiore alla soglia consentita di 1.999,99 euro.
In presenza della situazione descritta, bisognerà fare comunicazione[1] al MEF, trasmettendo tutta la documentazione utile a definire la vicenda (compreso copia del Rogito notarile), andando ad indicare dettagliatamente gli estremi identificativi delle parti contraenti per l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al combinato disposto degli artt.49 (1° comma) e 51 (1° comma) del D.lgs 231/07.
Cordialità
gf
[1] Entro il termine di trenta giorni dalla data contabile dell’operazioni in cui si è venuti a conoscenza della violazione – pena l’applicazione della sanzione in danno del personale della banca (cassiere) ex 7° comma dell’art.58 dello stesso decreto
