Mio figlio, libero professionista, ha ricevuto l’incarico scritto di svolgere con mezzi e strumenti propri la direzione lavori di un cantiere edile e la redazione di elaborati grafici e contabilità lavori. L’onorario pattuito per la prestazione professionale è pari a un imponibile complessivo di 30 mila euro, suddiviso per singole voci, con gli importi corrispondenti.

Le condizioni di pagamento prevedono che le fatture e le date di emissione siano stabilite di comune accordo tra le parti e i pagamenti da effettuarsi a prestazione fatturata. Le fatture emesse sono di importo inferiore a 5 mila euro cadauna e i rispettivi pagamenti effettuati in contanti. Volevo sapere se tale modalità di pagamento è regolare o se si possono ipotizzare violazioni alla normativa antiriciclaggio sia da parte del committente che del professionista.

RISPOSTA

A decorrere dal 31 maggio 2010 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5mila euro. E’ importante sottolineare che la normativa antiriciclaggio non può essere elusa tramite il frazionamento del pagamento; i limiti previsti dall’articolo 49 del D.lgs 231/07, infatti, come stabilito, tra l’altro, da una recente sentenza della Corte di Cassazione, si riferisco al “”valore  dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applicano anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito””. (Cassazione sentenza n.15103 del 22 giugno 2010). Il trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane Spa, senza il pericolo di incorrere in violazioni della normativa in esame.

Peraltro, qualora l’incaricato della gestione contabile dei lavori eseguiti all’interno del cantiere edile fosse un professionista rientrante nelle categorie previste dall’articolo 12 Dlgs 231/07, allora scatterebbe l’obbligo di adeguata verifica della clientela e di eventuale segnalazione di operazioni sospette ai sensi, rispettivamente, degli articoli 16 e 41 del Dlgs 231/07. Pertanto, alla luce delle considerazioni appena esposte onde evitare la violazione della normativa antiriciclaggio e di incorrere nell’applicazione delle relative sanzioni, si consiglia di effettuare/ricevere i pagamenti con strumenti che consentano la tracciabilità del flusso di denaro, o comunque di effettuare le operazioni di pagamento/incasso per il tramite di un intermediario finanziario abilitato.

DAL SOLE 24 ORE DEL 14 FEBBRAIO 2011