
Caso di soggetto
residente fiscale in Italia, poi Aire, poi di nuovo in Italia. Gli anni in cui
era residente Aire extra Ue sono quindi
esclusi da voluntary disclosure perché fuori dagli obblighi dichiarativi in
Italia?
U. F.
RISPOSTA
E’ ESATTO.
Aderendo alla voluntary disclosure, infatti, è possibile regolarizzare tutti
gli investimenti e tutte le attività finanziarie detenute all’estero, anche
indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi tributari
previsti dalla normativa italiana in tema di monitoraggio fiscale.
Ora, la
normativa fiscale italiana prevede che il quadro RW deve essere compilato ai
fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche fiscalmente residenti in
Italia, in un determinato periodo d’imposta, che detengono investimenti
all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di
altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
Qualora,al
contrario, un individuo venga ritenuto fiscalmente non residente in Italia, per
quei periodi d’imposta non è tenuto alla compilazione del Quadro RW nella sua
dichiarazione dei redditi, dovendo dichiarare in Italia solamente eventuali
redditi di fonte italiana.
Pertanto, in
relazione al quesito posto, il contribuente che si è qualificato, secondo la
normativa fiscale italiana (l’iscrizione all’aire non è sufficiente per
qualificarsi fiscalmente non residenti!), fiscalmente non residente in Italia
per un determinato periodo d’imposta non sarà tenuto a dichiarare i suoi
investimenti all’estero in relazione a quel periodo d’imposta, dovendo
assolvere agli obblighi dichiarativi e tributari solamente per i periodi in cui
ha mantenuto la residenza fiscale in Italia.
DA”ITALIA OGGI” DEL 20 GENNAIO 2015
