“Cassa cambiali”, per i notai i contanti sono ammissibili
Una Srl ha portato all’incasso dal notaio varie cambiali di importo superiore a 2.000 euro. L’incasso delle cambiali dal notaio è avvenuto in contanti.
Ci sono implicazioni e/o responsabilità ai fini della normativa antiriciclaggio?
N.F. – Napoli
R I S P O S T A
Il serizio di “cassa cambiali” esperibile da un notaio secondo le prescrizioni indicate dal Consiglio nazionale del Notariato (si vedano i chiarimenti forniti dal protocollo 28107 in data 8 aprile 2009, come richiamati nelle “Regole tecniche in materia di antiriciclaggio”, emanate dal medesimo Consiglio nazionale all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs 90/2017) è soggetto, in linea generale, agli obblighi antiriciclaggio. Il notaio che eroga il servizio di cassa cambiali soggiace dunque alle regole antiriciclaggio, tra cui quelle di cui all’art.49 del d,lgs 231/07, in tema di limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore. Ne deriva che, nel caso in esame, l’avvenuto trasferimento in contanti di somme superiori a 2.000euro rileva ai fini della normtiva antiriciclaggio, profilandosi – se il fatto è avvenuto dopo il 1° luglio 2020 – quale violazione delle prescrizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 49 del citato d.lgs 231/07.
Ciò nondimeno, secondo una lettura chiarificatrice delle disposizioni di cui allo stesso articolo 49 del d,lgs 231/07, la segnalata nota esplicativa edita dal consiglio naxzionale del Notariato conferma la possibilità, per il notaio, di ricevbere il pagamentol di cambiali e assegni, a lui consegnati per l’elevazione dell’eventuale protesto, in denaro contante anche oltre le soglie stabilite per legge.
Secono il Consiglio, infatti, in tali ipotesi quale “mandatario” dell’istituto di credito che ha richiesto l’elevazione del protesto, e ciò perché di norma la consegmna del contante risulta facoltà concessa al debitore allo scopo di onorare al più presto io titolo soggetto al protesto.
DAL SOLE 24 ORE DEL 4 OTTOBRE 2021

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