Un
contribuente, da anni, ha un conto corrente in banca come semplice persona
fisica. Nello stesso tempo, svolgendo un’attività commerciale, tutti i
movimenti passano su tale conto: è obbligato a modificarlo per uso solo
aziendale o può continuare a gestirlo come sta facendo? E, ancora, ci sono contribuenti che ancora continuano a
pagare i modelli F24 su carta non avendo il conto corrente. Non è mai stata
contestata loro la modalità di pagamento, in quanto, ai vari enti, i versamenti
risultano effettuati.
A
questo punto viene da pensare che anche l’F24 telematico non sia obbligatorio.
G.L.
–Avellino
R I
S P O S T A
L’obbligo normativo di tenere uno o più conti correnti
bancari o postali, ai quali affluiscano obbligatoriamente le somme riscosse
nell’esercizio dell’attività e dai quali siano effettuati i prelevamenti per i
pagamento delle spese, era stato effettivamente introdotto, per i soggetti
esercenti arti o professioni, dall’articolo 35, comma 12, del DL 223/2006 (il
cosiddetto Decreto Bersani). Tale previsione è stata tuttavia abrogata dall’articolo
32 del DL 112/2008.
Attualmente, non vige, pertanto, alcuna disposizione che imponga espressamente
al titolare di partita IVA del caso de quo di detenere un conto corrente
dedicato all’espletamento della propria attività commerciale.
Il decreto Bersani, all’articolo 37, comma 49, ha
tuttavia stabilito l’obbligo, per gli stessi titolari di partita IVA, di
effettuare i versamenti fiscali e previdenziali mediante modalità di pagamento
telematiche. Ciò può implicare, indirettamente, la ncessità di detenere un
conto corrente, considerato che i soggetti che eseguono versamenti tramite i
servizi telematici dell’agenzia delle Entrate devono essere titolari di conto
corrente presso una banca convenzionata con l’agenzia stessa.
DAL
SOLE 24 ORE DEL 28 GENNAIO 2013
P.S.:
A titolo personale, dissento dal contenuto della risposta.
Il
Decalogo della Banca d’Italia – Edizione 2001 “Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette”,
al 7° paragrafo del punto 3.2, testualmente recita: “”Il personale deve essere
sensibilizzato affinché nell’anagrafe dei clienti e nell’Archivio Unico
Informatico siano esattamente inseriti tutti i dati anagrafici della clientela
e correttamente riportata l’indicazione dell’attività economica svolta””.
Detto
ciò sta a significare che un privato consumatore (persona fisica priva di
attività economica) non può registra sul conto personale risorse derivanti dall’esercizio
di un’attività commerciale ma deve, più correttamente, accendere un conto
aziendale.
