Un assegno bancario o postale di importo superiore a 2.500 euro, deve essere per forza versato sul proprio conto corrente o può essere riscosso anche in contanti senza che scatti l’obbligo della tracciabilità? E se il beneficiario non ha un conto corrente?
RISPOSTA
Ai sensi dell’articolo 31 del RD 1736/33 gli assegni bancari sono pagabili a vista presso la banca che li ha emessi.
Le norme antiriciclaggio non pongono alcun limite a tale facoltà. L’unica restrizione prevista dal Dlgs 231/07, così come modificato dal DL 138/2011, per gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro consiste nell’obbligo di recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Non vi è, quindi, alcuna preclusione alla riscossione in contanti di un assegno bancario o postale, anche qualora il beneficiario non disponga di un conto corrente.
DAL SOLE 24 ORE DEL 7 NOVEMBRE 2011
