Tizio emette un assegno bancario
intestato “a me medesimo”, di importo superiore a 1.000 euro privo della clausola
“non trasferibile”; il conto corrente è presso la banca A ed è intestato
unicamente a Tizio. L’assegno viene negoziato per l’incasso  presso la banca B, e viene versato da tizio
su un conto corrente cointestato con Caio.

Nel caso esposto, si può ravvisare un
illecito nell’emissione di un assegno superiore a 1.000 euro privo della
clausola non trasferibile (assegno emesso da tizio versato su un conto
cointestato tra Tizio e Caio)?

Se si, l’infrazione non dev’essere
segnalata dagli istituti di credito? Nell’ipotesi, come fa a sapere la banca A
che l’assegno viene versato su un conto corrente presso la banca B, non
intestato al solo Tizio? E come fa la banca B a sapere che l’assegno tratto
sulla banca A è a valere su un conto non cointestato tra Tizio e Caio?

A.M. – Rimini

R I S P O S T A

L’ARTICOLO
49, COMMA 5, DEL Dlgs 231/2007, così come modificato dal Dl 138/2011, prevede
una restrizione concernente gli assegni bancari e postali emessi per importi
pari o superiori a 1.000 euro, stabilendo, in particolare, l’obbligo che questi
rechino l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, e la
clausola di non trasferibilità.

La norma
citata non prevede alcuna esenzione per gli assegni emessi all’ordine del
traente (“a me medesimo”), ponendo invero un ulteriore aggravio, in quanto tali
titoli posso essere girati unicamente per l0’incasso a una banca o a Poste
Italiane Spa.

Nel caso di
specie, emerge, pertanto, una violazione alla normativa antiriciclaggio,
essendo stato emesso un assegno bancario di importo superiore al limite normativo
senza l’apposizione della clausola di non trasferibilità.

Gli istituti
di credito, ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs 231/2007, sono tenuti a
comunicare al ministero dell’Economia e delle finanze le infrazioni alle
limitazioni imposte dalla legge all’uso dei titoli al portatore.

La banca
presso la quale l’assegno viene presentato per l’incasso è, di conseguenza,
tenuta a comunicare l’infrazione, emergendo questa in maniere evidente dallo
stesso tenore del titolo di credito, e non risultando a tal fine la conoscenza
del traente e del beneficiario dell’assegno.

DAL SOLE 24 ORE DEL 4 MARZO 2013