Quale è il
significato dell’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma
dell’articolo 49 ?
R I S P O S T A
L’avverbio
“complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49, va riferito al
valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1,
riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori
costituiti da denaro, libretti e titoli al portatore di importo pari o
superiore a 1.000 euro a prescindere dal fatto che il trasferimento sia
effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero
quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse
specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso, invece
in cui il trasferimento considerato nel suo complesso consegua alla somma
algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da
sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti
effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini
“cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti
pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di
somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale
tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra,
comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza
di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico
scopo di eludere il divieto legislativo.
FAQ – DIPARTIMENTO DEL TSORO MEF
