ANTIRICICLAGGIO: Versamento contante reale del “privato consumatore”
Egregio Dr. Falcone,
come ci si comporta ai fini antiriciclaggio nella gestione di clientela – privati consumatori – che, con cadenza mensile, versano somme di denaro contante, comprese fra i 500/mille euro.
Si precisa che trattasi di clientela ampiamente conosciuta e che, per mera sopravvivenza, svolge lavori saltuari – pensiamo a lavori agricoli esercitati in campagna nella bella stagione, alla babysitter, all’accompagnamento anche ad ore di persone anziane, a donne che svolgono lavori in nero come la parrucchiera, estetista direttamente a casa dei rispettivi clienti.
Grazie
R I S P O S T A
Cominciamo col dire che i compiti dell’intermediario finanziario e/o di qualunque altro soggetto tenuto alla “collaborazione attiva” in materia di antiriciclaggio di cui alla vigente normativa ex Decreto legislativo 231/07 (Professionisti legali e contabili e Altri soggetti), è quello di intercettare “denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo[1]”. Quanto detto al netto dell’ampliamento introdotto dal D.lgs 125/2021 che ha, con riferimento a tale fattispecie delittuosa il perimetro di operatività è stato esteso al denaro, beni e altre utilità derivanti da delitto colposo o da contravvenzioni.
Siamo tenuti ad assicurare la collaborazione attiva e procedere a SOS, anche quando manca il prestanome, ovvero il soggetto terzo, avvero da una partecipazione diretta all’attività criminosa[2]come enunciato dall’art.2 del D.lgs 231/07[3]
Perché ci sia un’attività criminosa o “delitto non colposo”, cioè punito dal vigente art.648bis del Codice penale, deve trattarsi di una condotta illecita di rilievo, cioè particolarmente grave, punita con RECLUSIONE E MULTA.
Nel caso di specie, a leggere il contenuto del quesito, trattasi di lavori occasionali – ancorché ripetuti e sistematici nel tempo – sia pure non registrati ai fini fiscali e contributivi che, sia pure sanzionate sotto l’aspetto amministrativo, certamente non sono considerate condotte illecite di rilevanza penale e quindi, non sono punite con RECLUSIONE E MULTA e pertanto il loro impiego NON può in alcun modo costituire riciclaggio di denaro sporco.
Ciò detto, trattasi di operatività normale, giustificabile dal profilo soggettivo della clientela, ovvero dalle attività lavorative lecitamente svolte, singolarmente esercitate alla luce del sole che non rappresentano alcun rischio sotto il profilo della lotta al Riciclaggio di denaro sporco.
Cordialità
gf
[1] Dispositivo
dell’art. 648 bis Codice Penale
(1)Fuori dei casi di concorso nel reato(2), chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti(3)da delitto non colposo(4); ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa(5), è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
[2] ATTIVITA’ CRIMINOSA: Condotta illecita di rilevanza penale punita con reclusione e multa
[3] Art. 2 Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto
1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione,
movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
