Una delle principali novità introdotte nella vigente normativa antiriciclaggio e varata nel dicembre ‘07[1] è stata quella di calibrare gli obblighi dell’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo della relazione, in proporzione ai concreti rischi di riciclaggio, strettamente rapportati alle caratteristiche del cliente e alla tipologia di operazione posta in essere.
Gli obblighi ed adempimenti quindi, sono direttamente proporzionali ai rischi sottostanti alla tipologia di operazione e al profilo soggettivo della clientela.
Con l’art.25 del decreto 231/07 quindi, è stata introdotta una forma differenziata di valutazione della clientela, cominciando a parlare di una nuova formulazione della “Verifica semplificata”, elencando le fattispecie in presenza delle quali si è esonerati dagli obblighi di procedere al censimento del cliente e dell’operazione sottostante.
Non si procede infatti all’adeguata verifica:
· Quando trattasi di Intermediari finanziari di prima fascia (ex art.11, commi 1 e 2, lettere b> e c>);
· Enti creditizi o finanziari allocati in Paesi della Comunità Europea soggetti alla III Direttiva antiriciclaggio;
· Enti creditizi e finanziari situati in Paesi extracomunitari che abbiano adottato legislazioni che prevedano obblighi equivalenti;
· Ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione od un organismo che svolge funzioni pubbliche.
In aderenza al detto del citato articolo 25, il Ministro dell’economia e delle finanze, con apposito decreto[2] ha indicato la lista dei c.d. Paesi terzi equivalenti, quali: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Hong Kong, Messico, Nuova Zelanda, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d’America, Repubblica del Sudafrica e Svizzera.
Sono altresì considerati Paesi equivalenti tutti i membri del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) con l’esenzione della Cina e della Turchia, i territori d’oltremare (Aruba e Antille olandesi), i territori d’oltremare francesi (Mayolte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint Pierre e Mischelon, Wallis e Tutuna).
Quali sono gli effetti pratici di tale provvedimento normativo? Gli effetti sono sostanzialmente due, quali:
1. Gli enti creditizi e finanziari situati in paesi terzi equivalenti sono assoggettati agli obblighi semplificati di adeguata verifica;
2. Le persone e gli enti italiani soggetti agli obblighi antiriciclaggio possono avvalersi di intermediari situati in paesi terzi equivalenti per l\’esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela. Possono quindi fare affidamento sulle procedure di identificazione della clientela già compiute dall\’intermediario extracomunitario nei confronti di un determinato soggetto, evitando di ripetere la procedura in Italia (per esempio la Identificazione a distanza).
Il provvedimento del Ministro non ha fatto altro che ampliare la portata dell’articolo 11 del decreto, dove sono elencati gli intermediari finanziari qualificati come soggetti privilegiati, in rapporto ai quali non sussiste l’obbligo dell’Adeguata verifica e del titolare effettivo dell’operazione.
Viene altresì stabilito che tutti i soggetti deputati alla “Collaborazione attiva” devono comunque procedere a raccogliere sufficienti informazioni per stabilire l’applicazione del particolare beneficio di esenzione.
Le “semplificazioni” introdotte, non si applicano nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile ovvero qualora non consenta l’acquisizione delle necessarie informazioni.
Mattinata, 12 agosto 2009
