Pochi mesi
fa ho pagato, al compromesso con un mio parente, l’acquisto di un box tramite
assegno. Il rogito era previsto dopo 45 giorni.

Il
venditore, nel frattempo, ha preferito restituirmi un suo assegno di pari
importo (30.000 auro) e non vendere più; io non ho fatto opposizione.

Questa
operazione può essere contestata?

L.F.Milano

R I S P O S
T A

Le due
persone interessate hanno effettuato i due pagamenti con strumenti tracciabili.
Se i due assegni riportavano la clausola di non trasferibilità, la normativa
prevista ai fini dell’antiriciclaggio è stata correttamente osservata. In
particolare, la normativa prevede il divieto di effettuare trasferimenti di
denaro contante a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importo pari o
superiore a 1.000 euro.

Lo stesso
limite è previsto per l’emissione di assegni bancari e circolari che per
importi pari o superiori a 1.000 euro devono riportare la suddetta clausola. In
ogni caso, anche al fine di fornire al fisco eventuali chiarimenti sull’operazione
(ove richiesti) è opportuno che i due soggetti interessati formalizzino, anche
attraverso uno scambio di corrispondenza commerciale, la risoluzione dell’accordo
e il venire meno dell’interesse ad effettuare l’operazione.

DAL SOLE 24 ORE DEL 25 NOVEMBRE 2013