ANTIRICICLAGGIO: Una ispezione dell’Internal auditing
Se nel corso di una ispezione da parte del nucleo IA all’interno di una banca vengono rilevate violazioni riguardanti irregolarità nel trasferimento di denaro contante fra la clientela ovvero, fenomeni di false fatturazioni e quindi “omesse segnalazioni di operazioni sospette”, come ci si comporta?
Esistono dei protocolli di comportamento, circolari Banca d’Italia, MEF etc.?
Grazie
R I S P O S T A
L’edizione 2001 del Decalogo della Banca d’Italia al penultimo paragrafo del punto 4.1, testualmente recita:
“Nello svolgimento dei propri compiti è possibile che la funzione di internal auditing, anche se affidata a collaboratori esterni, e il collegio sindacale rilevino operazioni che, per caratteristiche economico finanziarie, manifestano profili di anomalia. In tali ipotesi devono essere raccolte le informazioni rilevanti, anche avvalendosi delle strutture operative dell’intermediario e deve essere effettuata una prima valutazione sulla natura di tale operatività, procedendo, ove del caso, a trasmettere un’adeguata informativa al Responsabile aziendale antiriciclaggio. In ogni caso, l’iter valutativo seguito deve essere ricostruibile su base documentale”.
Per quanto attiene invece alle violazioni all’art.49 del Decreto 231/07, afferenti alle violazioni riguardanti l’irregolare trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, entro 30 giorni dall’acquisizione della notizia, bisogna effettuare una Comunicazione direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze utilizzando un’apposita modulistica, per le successive contestazioni ex legge 689/81.
Cordialità
gf
